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Sez. 6, Sentenza n. 135 del 25/10/1971 Ud. (dep. 18/01/1972) Rv. 119835 - 01

ARMI - PORTO ABUSIVO - LICENZA DI CACCIA - VALIDITA - OMESSO RINNOVO DEL FOGLIO BOLLATO - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1971-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119835-01

ARMI - PORTO ABUSIVO - LICENZA DI CACCIA - VALIDITA - OMESSO RINNOVO DEL FOGLIO BOLLATO - SUSSISTENZA DEL REATO.*

La licenza di porto d'armi per uso di caccia consta di due parti inscindibilmente connesse: la prima, rappresentata dal libretto, che contiene la fotografia, le generalita, i connotati e la firma del titolare, e che ha durata di sei anni, ai sensi dell'art 1 legge 2 agosto 1967, n 799, il quale ha modificato l'art 3 del tu sulla caccia; l'altra, rappresentata da un foglietto aggiunto, riguarda le caratteristiche dell'arma, ed ha la durata di tre anni, fermo l'Obbligo del pagamento annuale della tassa di concessione governativa. I due documenti, pur diretti ad un unico fine, hanno funzioni e validita diverse; e pertanto, se uno dei documenti (il libretto) sia valido, ma l'altro (il foglietto) sia scaduto e non sia stato rinnovato nel termine prescritto, il suo portatore e soggetto alle sanzioni previste dalla legge per chi esercita la caccia senza licenza e per chi porta abusivamente un'arma fuori dell'abitazione. (V 114045, anno 1970).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 699 CORTE COST., Legge 05/06/1939 num. 1016 art. 8 CORTE COST., Legge 05/06/1939 num. 1016 art. 7 CORTE COST., Legge 02/08/1967 num. 799 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)