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Sez. 1, Sentenza n. 338 del 10/02/1967 (Rv. 326201 - 01)

VENDITA - GARANZIA PER VIZI DELLA COSA VENDUTA - DIFFERENZA FRA AZIONE DI RISOLUZIONE PER VIZI DELLA COSA, AZIONE DI RISOLUZIONE PER MANCANZA DI QUALITA, ED AZIONE DI RISOLUZIONE PER CONSEGNA DI ALIUD PRO ALIO - VENDITA DI AZIONI - DICHIARAZIONE DEL DEBITORE IN ORDINE AL VALORE DEL PATRIMONIO SOCIALE - ERRONEITA - DIFETTO DI QUALITA PROMESSE.*
Stato
decisa il 1967-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326201-01

VENDITA - GARANZIA PER VIZI DELLA COSA VENDUTA - DIFFERENZA FRA AZIONE DI RISOLUZIONE PER VIZI DELLA COSA, AZIONE DI RISOLUZIONE PER MANCANZA DI QUALITA, ED AZIONE DI RISOLUZIONE PER CONSEGNA DI ALIUD PRO ALIO - VENDITA DI AZIONI - DICHIARAZIONE DEL DEBITORE IN ORDINE AL VALORE DEL PATRIMONIO SOCIALE - ERRONEITA - DIFETTO DI QUALITA PROMESSE.*

L'acquirente di azioni di una societa di capitali tende a realizzare l'interesse sostanziale di acquisire lo status di socio della societa e, quindi, ha l'aspettativa alla percezione della sua parte di utili ed a partecipare alla distribuzione, all'esito della liquidazione, della sua parte di utili. Questi diritti patrimoniali del socio danno, di regola, valore di mercato alle azioni della societa. Pertanto, se, al tempo della vendita delle azioni sociali il venditore, su richiesta del compratore, dichiara la consistenza del patrimonio sociale ed assicura la corrispondenza di tale dichiarazione a realta, si ha una promessa (inerente inscindibilmente al contratto di vendita) di specifica qualita delle azioni vendute, disciplinata dalle Disposizioni dell'art. 1497 cod.civ.. deve, in conseguenza, escludersi che il divario tra consistenza patrimoniale dichiarata e consistenza patrimoniale reale della societa possa essere intesa come consegna di aliud pro alio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1497

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)