Sez. 1, Sentenza n. 1825 del 20/06/1973 (Rv. 364808 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL COMPORTAMENTO RECIPROCO - NECESSITA - LIMITI - TRASGRESSIONE DI IMPERATIVE NORME DI CONDOTTA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL COMPORTAMENTO RECIPROCO - NECESSITA - LIMITI - TRASGRESSIONE DI IMPERATIVE NORME DI CONDOTTA.*
Il principio secondo cui il giudice deve valutare comparativamente il reciproco comportamento dei coniugi, al fine di stabilire se e fino a che punto la colpa dell'uno abbia potuto dar causa alla colpa dell'altro, riscontra un limite in tutti quei casi in cui i fatti accertati costituiscono trasgressione di precise norme di condotta, di carattere imperativo, ed alla cui osservanza ciascuno dei coniugi e tenuto, anche se l'altro, precedentemente e contemporaneamente, sia ricorso in un fatto riprovevole, o comunque illecito. (Conf 1036/71, mass n 351039; 178/71, mass n 349568).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)