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Aumento dei contributi statali a favore delle Universita' e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e sopratasse universitarie

Testo in vigore al

Art. 3

1. Gli studenti di condizione economica non agiata, ma capaci e meritevoli, sono dispensati dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi d'ogni genere, con deliberazioni del Consiglio di amministrazione:

  1. a) per l'immatricolazione e la iscrizione al primo anno di corso universitario, se, negli esami, per il conseguimento del titolo di studi secondari richiesto per la immatricolazione, abbiano conseguito, senza ripetere alcun esame, una media di sette decimi dei voti, non comprendendo, nella media, i voti riportati nelle prove di educazione fisica, di musica e canto corale, di strumento musicale;

  2. b) per l'iscrizione ad anni successivi al primo: in tutto se abbiano superato tutti gli esami del piano di studi consigliato dalla Facolta', conseguendo una media di nove decimi dei voti, con non meno di otto decimi per ognuno di detti esami e di sette decimi in non piu' di un esame; o per la meta' se abbiano superato i predetti esami conseguendo una media, di almeno otto decimi dei voti con sette decimi in non piu' di un esame;

  3. c) per l'esame di laurea o diploma, in tutto o per la meta' della sopratassa e contributi, in base al risultato degli esami dell'ultimo anno di corso superati nei modi di cui alla lettera b);

  4. d) per la tassa di laurea o diploma, se, oltre ad aver ottenuto la dispensa totale o parziale dal pagamento della sopratassa e contributi per l'esame di laurea o diploma di cui alla precedente lettera c), abbiano superato tale esame con un voto non inferiore ai nove decimi.

2. E' in facolta' del Consiglio d'amministrazione, sentito il Senato accademico, di consentire deroghe eccezionali ai minimi di votazione stabiliti nel comma precedente, in relazione a difficolta' particolari inerenti al piano di studi di singole Facolta' scientifiche.

Art. 4

1. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione gli studenti appartenenti a famiglie che dispongano di un reddito complessivo annuo superiore a tre milioni di lire saranno assoggettati ad un contributo suppletivo da destinarsi all'Opera universitaria, nella misura del 30 per cento della tassa annuale di iscrizione.

2. L'accertamento della condizione economica familiare sara' fatto a norma di quanto e' disposto nel secondo comma del successivo art. 5.

Art. 5

1. La condizione di famiglia non agiata, di cui all'articolo 3, e' definita sulla base del reddito annuo complessivo in rapporto con il carico di famiglia e con l'effettivo onere finanziario che la famiglia stessa e' chiamata, a sostenere per la vita universitaria dello studente.

2. L'accertamento di tale condizione e' fatto dall'Amministrazione universitaria con l'ausilio dell'Opera universitaria e con ogni mezzo a sua disposizione, chiedendo le necessarie informazioni all'Amministrazione finanziaria dello Stato.

3. La dispensa dalle tasse, sopratasse e contributi, prevista dal precedente art. 3, non e' concessa allo studente a cui sia stata, inflitta, nel corso dell'anno, una punizione disciplinare superiore all'ammonizione, ne' a quello che si trovi nella condizione di fuori corso ne', infine, a quello che, gia' provvisto di una laurea o diploma, riprenda od abbia ripreso la iscrizione per il conseguimento di un'altra laurea o diploma. E' pero' concessa agli studenti delle scuole di perfezionamento o di specializzazione o delle scuole dirette a fini speciali.

Art. 6

1. Gli studenti orfani di guerra, ivi compresi gli orfani dei caduti nella guerra di liberazione, nonche' gli studenti orfani di morti per causa di servizio o di lavoro, sono dispensati con deliberazione del Consiglio d'amministrazione, dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi, quando non demeritino per il profitto o per la condotta e siano di condizione economica non agiata.

2. Alle stesse condizioni sono parimenti dispensati dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi gli studenti mutilati o invalidi di guerra, ivi compresi i mutilati e invalidi della guerra di liberazione, nonche' gli studenti mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro.

3. Gli studenti di cittadinanza straniera appartenenti a famiglia residente all'estero, i quali usufruiscano di borse di studio istituite dallo Stato o da enti italiani, e gli studenti di cittadinanza italiana la cui famiglia sia emigrata e risieda stabilmente all'estero, sono esonerati dal pagamento della meta' di tutte le tasse, sopratasse e contributi.

4. Il beneficio di cui ai secondo comma del presente articolo non e' riconosciuto allo studente che si trovi nella condizione di ripetente o di fuori corso, o che sia stato colpito, nel corso dell'anno, da punizione disciplinare superiore all'ammonizione.

5. Alle stesse condizioni sono altresi' dispensati dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi gli studenti ciechi civili che appartengano a famiglia di disagiata condizione economica.

Art. 7

1. Le tasse e sopratasse universitarie saranno adeguate, a partire dall'anno accademico 1951-52, nelle misure seguenti:

2. ====================================================================
| Anno | Anno | Anni
|accademico| accademico | accademici
| 1951-52 |1952-53 | dal 1953-54
in poi
|----------|------------|------------
Tassa d'immatricolazione. L.| 3.000 | 4.000 | 5.000

3. Tassa annuale d'iscrizione." | 10.000 | 14.000 | 18.000
Tassa di laurea o diploma. " | 2.000 | 4.000 | 6.000

4. Sopratassa annuale per esami
di profitto.............. " | 5.000 | 6.000 | 7.000

5. Sopratassa per esami di lau-
Rea o diploma | 1.000 | 2.000 | 3.0003

6. La tassa di ammissione al concorso per la Facolta' di magistero e' di lire 1500; la tassa annuale per gli studenti fuori corso, che chiedono la ricognizione della qualita' di studente, e' di lire 5000 per i primi due anni fuori corso ed aumenta del 30 per cento di detta somma per ogni anno successivo; l'ammontare della sopratassa per la ripetizione di esami di profitto e di laurea o diploma e' fissato nelle misure di lire 500 per ogni esame di profitto e di lire 1000 per l'esame di laurea o diploma.
Coloro i quali conseguono diplomi di specializzazione o di perfezionamento presso Universita' o Istituti superiori, oltre al pagamento delle tasse e sopratasse stabilite negli statuti universitari per il loro corso di studi, sono tenuti al versamento della tassa di diploma di lire 6000.

Art. 9

1. Le tasse di laurea o diploma, di cui al precedente art. 7, sono devolute all'Erario; la destinazione delle sopratasse per gli esami di profitto e di laurea o diploma comprese quelle delle scuole di specializzazione e di perfezionamento e comprese le sopratasse per ripetizione di esami, e' regolata dalle norme contenute nel testo unico delle leggi sulla istruzione superiore; le rimanenti tasse e il contributo integrativo di cui all'art. 8 sono devoluti alla Universita' o Istituto.

2. Tutte le tasse, sopratasse e contributi sono versati direttamente all'Universita' o Istituto, tranne le tasse erariali.

Art. 10

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli studenti dell'Istituto superiore orientale di Napoli e dell'Istituto superiore navale di Napoli.

2. Ferme restando le destinazioni ai fini particolari previsti dalla presente legge, gli statuti delle Universita' e degli Istituti superiori liberi determinano l'ammontare delle tasse, sopratasse e contributi, che non puo', comunque, essere inferiore a quello stabilito per gli studenti delle Universita' e degli Istituti superiori statali.

Art. 11

1. Agli studenti puo' essere richiesto il pagamento di speciali contributi per biblioteche e per ogni Istituto scientifico, destinati a spese di laboratorio, di esercitazioni e di riscaldamento.

2. L'ammontare dei contributi di cui al precedente comma viene, prima dell'inizio dell'anno accademico, stabilito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udite le Facolta' e scuole che costituiscono l'Universita' o Istituto. I contributi devono essere contenuti nei limiti delle esigenze didattiche, in rapporto con l'effettivo relativo onere sostenuto da ciascuna Universita' o Istituto superiore, e non possono essere aumentati durante il corso dell'anno accademico.

3. I contributi destinati a spese di laboratorio e di esercitazioni sono interamente devoluti agli Istituti che impartiscono le singole esercitazioni.

4. E' consentito alle Universita' e agli Istituti superiori di richiedere contributi fino alla misura di lire 1000 per ciascuno studente in corso e fuori corso, per le attivita' assistenziali e sportive delle organizzazioni rappresentative studentesche.

Art. 15

1. Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione del precedente art. 1 a carico dell'esercizio finanziario 1951-1952 verra' provveduto con le maggiori entrate accertate nella nota di variazione allo stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario 1950-51 (terzo provvedimento).

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - ZOLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI