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Sez. 1, Sentenza n. 5442 del 29/02/2008 (Rv. 602305 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - AREE IN CONCESSIONE - PROPRIETÀ SUPERFICIARIA | Convenzione ai sensi dell'art. 35, ottavo comma, legge n. 865 del 1971 - Clausola prevedente l'adeguamento del corrispettivo della concessione all'effettiva somma dovuta agli espropriati - Riferibilità al conguaglio dovuto sul prezzo della cessione volontaria dell'area - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2008-02-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602305-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - AREE IN CONCESSIONE - PROPRIETÀ SUPERFICIARIA

La clausola della convenzione prevista dall'art. 35, ottavo comma, legge 22 ottobre 1971, n. 865 per la cessione del diritto di superficie finalizzata alla costruzione di case di tipo economico o popolare, con cui si preveda che il corrispettivo debba essere "adeguato all'effettiva somma dovuta agli espropriati, qualora la stessa fosse superiore all'indennità di esproprio per effetto di vertenze giudiziarie tra l'ente espropriante ed i soggetti espropriati", si riferisce anche alle controversie relative alla determinazione del conguaglio dovuto sul prezzo della cessione volontaria dell'area conclusa nel corso della procedura espropriativa, e non solo a quelle relative all'indennità di esproprio, dovendosi ritenere estesa a tutti i costi sostenuti dal comune per acquisire le aree soggette a diritto di superficie.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 com. 8 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)