Sez. 6 - L, Ordinanza n. 25258 del 27/11/2014 (Rv. 633411 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO | Indennità di accompagnamento - Minori in tenera età - Riconoscimento - Ammissibilità - Presupposti.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO
L'indennità di accompagnamento può essere riconosciuta anche in favore di un minore in tenera età, purché si accerti che egli richieda un'assistenza diversa, più intensa per tempi e modi, di quella necessaria per un bambino sano della stessa età, poiché è possibile che determinate infermità, riguardanti il grado di intelligenza e di maturazione psicologica, benché congenite, non richiedano - nella prima fascia d'infanzia, in cui tutti i soggetti hanno un'autonomia limitata - prestazioni di assistenza maggiori rispetto a quelle necessarie per gli individui sani, sì da giustificare il riconoscimento del beneficio.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)