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Sez. 2, Sentenza n. 446 del 19/01/1994 (Rv. 485032 - 01)

Comunione dei diritti reali - Comproprietà indivisa - Scioglimento - In genere | Perimento totale di un edificio condominiale - Estinzione del condominio - Comunione fra gli ex condomini sull'area di risulta - Mancata ricostruzione dell'immobile o mancata vendita all'asta del suolo e dei materiali - Scioglimento della comunione - Indivisibilità del suolo - Criteri di attribuzione.
Stato
decisa il 1994-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485032-01

Comunione dei diritti reali - Comproprietà indivisa - Scioglimento - In genere

Il perimento totale di un edificio condominiale determina l'estinzione del condominio, per mancanza dell'oggetto, venendo meno il rapporto di servizio tra le parti comuni e le porzioni di proprietà esclusiva (non più esistenti), e permane soltanto la comunione pro-indiviso tra gli ex condomini sull'area di risulta. Ne deriva che, in caso di mancata ricostruzione dell'immobile (nell'ipotesi, non consentita dalla disciplina urbanistica) e di mancata vendita all'asta del suolo e dei materiali (non richiesta, nella specie, da nessuno dei comproprietari), può porsi fine alla predetta comunione con lo scioglimento della stessa, che, in caso d'indivisibilità del suolo, deve essere effettuato a norma degli artt. 1116 e 720 cod. civ., attribuendo preferibilmente il bene per intero al titolare della quota maggiore (o ai titolari della quota maggiore, ove questi ne richiedano congiuntamente l'attribuzione), con addebito dell'eccedenza, corrispondendosi, cioè, agli altri condomini la somma equivalente al valore della loro quota.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 1116, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1119, Cod. Civ. art. 1128

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)