Sez. U, Sentenza n. 3149 del 09/05/1983 (Rv. 428061 - 01)
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - POTERI DEL P.M. - RICORSO PER CASSAZIONE - PROPOSIZIONE - FORMA.*
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - POTERI DEL P.M. - RICORSO PER CASSAZIONE - PROPOSIZIONE - FORMA.*
Il potere d'impugnazione del pubblico ministero, con riguardo ai procedimenti che avrebbe potuto egli stesso promuovere, quale quello per l'adozione da parte del tribunale per i minorenni di provvedimenti riconducibili nella previsione degli artt. 314/6 e 333 cod. civ., resta soggetto alle forme che la legge stabilisce per le altre parti del processo, e, pertanto, ove si tratti di ricorso per Cassazione, non può essere esercitato mediante la mera trasmissione del relativo atto alla cancelleria della suprema Corte, senza preventiva rituale notificazione alle controparti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 sexies, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 69, Cod. Proc. Civ. art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)