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Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio del 27 maggio 2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan

Testo in vigore al

Art. 2

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una persona fisica o giuridica, da un’entità, da un organismo o da un gruppo di cui all’elenco dell’allegato I e dell'allegato I bis.

2. Non sono messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità, degli organismi o dei gruppi di cui all’allegato I fondi o risorse economiche.

3. Nell’allegato I figurano le persone fisiche e giuridiche, le entità, gli organismi e i gruppi designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni in quanto associati alla rete Al-Qaeda.

3 bis. L'allegato I bis è composto da una persona fisica precedentemente designata dal Consiglio di sicurezza e precedentemente inclusa nell'allegato I, in relazione alla quale il Consiglio di sicurezza ha deciso che devono essere applicate condizioni specifiche quando si sbloccano capitali o risorse economiche che sono state congelate a motivo della designazione della persona di cui all'allegato I.

4. Il divieto di cui al paragrafo 2 non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità, gli organismi o i gruppi interessati se non sapevano, né avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.

Art. 2 bis

1. L'articolo 2 non si applica ai capitali o alle risorse economiche quando:

  1. a) una qualsiasi delle autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato II, ha deciso, su richiesta della persona fisica o giuridica interessata, che i capitali o le risorse economiche in questione:

    1. i) sono necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

    2. ii) sono destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

    3. iii) sono destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei capitali o delle risorse economiche congelati;

    4. iv) sono necessari per coprire spese straordinarie o

    5. v) sono congelati a motivo dell'inclusione, nell'allegato I, di una persona fisica di cui all'allegato I bis; e

  2. b) la decisione di cui alla lettera a) è stata notificata al comitato per le sanzioni, e

    1. i) per le decisioni a norma della lettera a), punti i), ii) o iii), il comitato per le sanzioni non ha sollevato obiezioni al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla notifica;

    2. ii) per le decisioni a norma della lettera a), punto iv), esse sono state approvate dal comitato per le sanzioni o

    3. iii) per le decisioni a norma della lettera a), punto v), l'autorità competente dello Stato membro interessato, elencata nell'allegato II, ha fornito al comitato per le sanzioni garanzie del fatto che i capitali o le risorse economiche non saranno trasferiti, direttamente o indirettamente, a una persona fisica o giuridica, a un'entità, a un organismo o a un gruppo di cui all'elenco dell'allegato I, né saranno altrimenti utilizzati per scopi terroristici, in linea con l'UNSCR 1373 (2001), e nessun membro del comitato per le sanzioni abbia sollevato obiezioni in merito alle decisioni stesse entro 30 giorni dalla notifica.

  3. c)

2.

3. I fondi sbloccati e trasferiti all'interno della Comunità per il pagamento delle spese o autorizzati a norma del presente articolo non sono soggetti ad ulteriori misure restrittive a norma dell'articolo 2.

4.

L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui fondi congelati di:

  1. a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

  2. b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi precedenti alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle disposizioni delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, cui è stata data attuazione successivamente tramite i regolamenti (CE) n. 337/20005, (CE) n. 467/20016 o il presente regolamento.

Gli interessi, gli altri profitti e i pagamenti in questione sono congelati come il conto sul quale sono versati.

Art. 2 ter

L’articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi dell’Unione effettuino accrediti su conti congelati quando ricevono fondi trasferiti sul conto di una persona fisica o giuridica, un’entità, un organismo o un gruppo elencati, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. L’ente finanziario o creditizio informa senza indugio le autorità competenti in merito a tali operazioni.

Art. 3

Fatte salve le competenze degli Stati membri nell’esercizio della rispettiva pubblica autorità, è vietato fornire, direttamente o indirettamente, consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse ad attività militari, comprese in particolare la formazione e l’assistenza connesse alla produzione, alla manutenzione e all’impiego di armi e materiale connesso di qualsiasi tipo, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità, organismo o gruppo di cui all’elenco dell’allegato I.

Art. 4

1. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare l'articolo 2 o di promuovere le operazioni di cui all'articolo 3.

2. Qualsiasi informazione in base alla quale le disposizioni del presente regolamento sono o sono state aggirate dev'essere comunicata alle autorità competenti degli Stati membri e, direttamente o attraverso dette autorità, alla Commissione.

Art. 5

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

  1. a) fornire immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato II, in cui risiedono o sono situati, e alla Commissione, direttamente o attraverso dette autorità, qualsiasi informazione possa facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2. In particolare, si devono fornire le informazioni disponibili su fondi o risorse economiche posseduti o controllati dalle persone indicate dal comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite ed elencate nell’allegato I nei sei mesi precedenti l’entrata in vigore del presente regolamento.

  2. b) Collaborare con le autorità competenti elencate nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2. Tutte le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono usate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

3. Tutte le informazioni supplementari ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Art. 6

Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comportano alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, per l’entità o per l’organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i capitali e le risorse economiche sono stati congelati o non sono stati resi disponibili in seguito a negligenza.

Art. 7

1. La Commissione è autorizzata a:

  1. a) modificare all’occorrenza l’allegato I e l'allegato I bis secondo la procedura di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 2, e

  2. b) modificare l’allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

2. Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato per le sanzioni ai fini dell'effettiva applicazione del presente regolamento.

Art. 7 bis

1. Qualora il comitato per le sanzioni o il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite decidano di inserire per la prima volta nell’elenco una persona fisica o giuridica, un’entità, un organismo o un gruppo, non appena ricevuta la motivazione dal comitato per le sanzioni la Commissione adotta senza indugio una decisione per tale inserimento nell’allegato I.

2. Una volta adottata la decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione trasmette senza indugio la motivazione fornita dal comitato per le sanzioni alla persona, all’entità, all’organismo o al gruppo in questione, sia direttamente, se il suo indirizzo è noto, sia a seguito della pubblicazione di un avviso, fornendo la possibilità di formulare osservazioni in merito.

3. La Commissione riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 alla luce di eventuali osservazioni avanzate e secondo la procedura di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 2. Le osservazioni sono trasmesse al comitato per le sanzioni. La Commissione comunica l’esito del proprio riesame alla persona, all’entità, all’organismo o al gruppo in questione. L’esito del riesame è trasmesso altresì al comitato per le sanzioni.

4. Dietro ulteriore richiesta basata su nuove prove sostanziali di rimuovere una persona, un’entità, un organismo o un gruppo dall’elenco dell’allegato I, la Commissione procede a un nuovo riesame conformemente al paragrafo 3 e secondo la procedura di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 2.

5. Qualora le Nazioni Unite decidano di depennare dall’elenco una persona, un’entità, un organismo o un gruppo o di modificare i dati identificativi di una persona, di un’entità, di un organismo o di un gruppo che figura nell’elenco, la Commissione modifica opportunamente l’allegato I.

Art. 7 quater

1. Le persone, le entità, gli organismi e i gruppi che sono stati inseriti nell’allegato I prima del 3 settembre 2008 e che figurano tuttora nell’elenco possono chiedere alla Commissione di comunicare loro la motivazione del loro inserimento nell’elenco. La richiesta è presentata per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione.

2. La Commissione, non appena il comitato per le sanzioni fornisce la motivazione richiesta, la trasmette alla persona, all’entità, all’organismo o al gruppo in questione, fornendo la possibilità di formulare osservazioni in merito.

3. La Commissione riesamina la decisione di inserire la persona, l’entità, l’organismo o il gruppo in questione nell’allegato I alla luce di eventuali osservazioni avanzate e secondo la procedura di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 2. Le osservazioni sono trasmesse al comitato per le sanzioni. La Commissione comunica l’esito del proprio riesame alla persona, all’entità, all’organismo o al gruppo in questione. L’esito del riesame è trasmesso altresì al comitato per le sanzioni.

4. Dietro ulteriore richiesta basata su nuove prove sostanziali di rimuovere una persona, un’entità, un organismo o un gruppo dall’elenco dell’allegato I, la Commissione procede a un nuovo riesame conformemente al paragrafo 3 e secondo la procedura di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 2.

Art. 7 quinquies

1. La Commissione tratta i dati personali al fine di svolgere i suoi compiti a norma del presente regolamento e conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati7.

2. L’allegato I e l'allegato Ibis contengono, se disponibili, informazioni relative a persone fisiche figuranti nell’elenco, fornite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni e necessarie per verificare l’identità delle persone interessate. Tali iniziative possono riguardare:

  1. a) cognome e nomi, compresi gli eventuali alias e titoli;

  2. b) data e luogo di nascita;

  3. c) cittadinanza;

  4. d) numero del passaporto e della carta d’identità;

  5. e) codice fiscale e numero di previdenza sociale;

  6. f) genere;

  7. g) indirizzo o altri recapiti;

  8. h) funzione o professione;

  9. i) data di designazione di cui all’articolo 2, paragrafo 3;

Art. 7 sexies

L’allegato I contiene, se disponibili, informazioni relative a persone giuridiche e entità fornite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni e necessarie per verificare l’identità della persona giuridica o dell’entità in questione. Tali informazioni possono riguardare:

  1. a) denominazione;

  2. b) data e luogo di nascita;

  3. c) il numero di registrazione;

  4. d) luogo principale di attività o altri recapiti;

  5. e) data di designazione di cui all’articolo 2, paragrafo 3.

Art. 8

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle ricevute a norma dell'articolo 5 e relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme o alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Art. 9

Il presente regolamento si applica a prescindere dagli eventuali diritti o obblighi riconosciuti o imposti da qualsiasi accordo internazionale, da qualsiasi contratto stipulato o da qualsiasi licenza o permesso concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 10

1. Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2. In attesa che sia adottata la legislazione eventualmente necessaria a tal fine, le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento sono quelle stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 467/2001.

3. Ciascuno Stato membro è responsabile dell'avviamento di procedimenti nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica, gruppo o entità sotto la sua giurisdizione, in caso di violazione di qualunque divieto stabilito dal presente regolamento da parte di tali persone, gruppi o entità.

Art. 11

Il presente regolamento si applica:

  1. a) nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo;

  2. b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

  3. c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione;

  4. d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

  5. e) a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità, organismo o gruppo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno dell’Unione.

Art. 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 27 maggio 2002. Per il Consiglio Il Presidente M. Arias Cañete (1) Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale. (2) Proposta del 6 marzo 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (3) Parere espresso l'11 aprile 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).