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Sez. 5 - , Ordinanza n. 2017 del 24/01/2019 (Rv. 652210 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE | Imprenditore agricolo - Cessione di terreno divenuto edificabile - Assoggettabilità ad I.V.A. - Esclusione - Imposta proporzionale di registro - Applicabilità.
Stato
decisa il 2019-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652210-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE

La cessione, da parte di un imprenditore agricolo, di un terreno divenuto edificabile non rientra - avendo il suddetto terreno perduto la qualità di bene strumentale all'esercizio dell'impresa - tra le operazioni imponibili ex art. 1 del d.P.R. n.633 del 1972, sicché deve assoggettarsi all'imposta proporzionale di registro e non all'I.V.A., come peraltro sancito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 15 settembre 2011 (in cause C-180/10 e C-181/10), sull'interpretazione dell'art. 4, nn. 1 e 2, della Sesta Direttiva n.77/388/CEE del 17 maggio 1977, nonché degli articoli 9, n. 1, 16 e 295, n. 1, punto 3, della Direttiva I.V.A.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 9, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 16, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 295, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)