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Sez. 2, Sentenza n. 9561 del 14/11/1994 (Rv. 488580 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PERENTORI | Termine prescritto a pena di decadenza - Decorrenza - Ordinanza ammissiva di prove - Termine perentorio per l'indicazione dei testi - Decorrenza dalla data di comunicazione del provvedimento.
Stato
decisa il 1994-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488580-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PERENTORI

Nel processo civile, ove un termine sia prescritto a pena di decadenza per il compimento di una attività, deve essere assicurata all'interessato la conoscibilità del momento di iniziale decorrenza del termine stesso e la possibilità, quindi, di utilizzazione, nella sua interezza, del tempo assegnatogli. Ne consegue che il termine perentorio assegnato alla parte, dal giudice istruttore o dal collegio, con l'ordinanza che ammette la prova, per l'indicazione dei testi, può farsi decorrere solo dalla data di comunicazione del provvedimento, non dalla data di deposito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)