Sez. 1, Sentenza n. 3967 del 27/11/1975 (Rv. 378252 - 01)
TRIBUTI (IN GENERE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - DAL GIORNO DELLA COMMESSA VIOLAZIONE - VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI - EFFICACIA INTERRUTTIVA DELLA PRESCRIZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE (DENUNCIA DI SUCCESSIONE INFEDELE).*
TRIBUTI (IN GENERE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - DAL GIORNO DELLA COMMESSA VIOLAZIONE - VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI - EFFICACIA INTERRUTTIVA DELLA PRESCRIZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE (DENUNCIA DI SUCCESSIONE INFEDELE).*
La prescrizione delle pene pecuniarie, dovute allo stato in dipendenza della violazione di norme contenute nella legge sulla imposta di successione (nella specie, per denuncia infedele), e, in genere, di norme contenute nelle leggi finanziarie, decorre, ai sensi dell'art 17 della legge 7 gennaio 1929 n 4, dal giorno della commessa violazione, quale momento genetico delle relative obbligazioni; i verbali di accertamento delle infrazioni medesime, ove notificati al debitore, possono avere efficacia interruttiva del decorso della prescrizione, sempreche dagli stessi possa desumersi in modo non equivoco la volonta dell'amministrazione creditrice di ottenere l'adempimento del debito, anche se non ancora specificamente determinato. (V 1186/69, mass n 339780; 34/68, mass nn 330835 e 330833).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 43, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 89, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)