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Sez. L, Sentenza n. 1993 del 16/05/1977 (Rv. 385724 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RIUNIONE DI PROCEDIMENTI - DOMANDE PROPOSTE CONTRO IL MEDESIMO SOGGETTO IN CAUSE DIVERSE POI RIUNITE - PRINCIPIO DEL CUMULO - INAPPLICABILITA - CONSEGUENZE - SENTENZA DEL TRIBUNALE RELATIVA A DOMANDA RIUNITA AD ALTRE MA DI VALORE INFERIORE ALLE CINQUANTAMILA LIRE - INAPPELLABILITA.*
Stato
decisa il 1977-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385724-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RIUNIONE DI PROCEDIMENTI - DOMANDE PROPOSTE CONTRO IL MEDESIMO SOGGETTO IN CAUSE DIVERSE POI RIUNITE - PRINCIPIO DEL CUMULO - INAPPLICABILITA - CONSEGUENZE - SENTENZA DEL TRIBUNALE RELATIVA A DOMANDA RIUNITA AD ALTRE MA DI VALORE INFERIORE ALLE CINQUANTAMILA LIRE - INAPPELLABILITA.*

Il principio secondo cui il cumulo delle domande proposte contro il medesimo soggetto opera solo nello stesso originario processo, ma non anche nei confronti di autonome domande introdotte in cause diverse, poi riunite ai sensi dell'art 274 cod proc civ, non e stato modificato in alcun modo dall'art 151 disp att cod proc civ nel testo novellato dall'art 9 della legge n 533 del 1973, che ha imposto l'obbligatoria riunione dei procedimenti relativi a cause di lavoro e di assistenza e previdenza connesse anche soltanto per identita di questioni: conseguentemente deve ritenersi inappellabile la sentenza del tribunale per la parte relativa a quelle tra le domande riunite il cui valore e inferiore alle cinquantamila lire, a norma dell'art 440 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 440, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 151 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 151 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)