Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato
Testo in vigore al
Art. 108 Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente decreto in materia disciplinare si applicano in quanto compatibili le norme del Titolo VII del testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.
Titolo V. Cessazione del rapporto di servizio utilizzazione in altri compiti restituzione e riammissione
Capo I. Cessazioni
Art. 109 Collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta' e a domanda
1. Il personale di cui al presente decreto e' collocato a riposo, per raggiunti limiti di eta', dal 1° ottobre successivo alla data di compimento del 65° anno di eta'.
2. Esso puo' essere collocato a riposo, su domanda, al 1° ottobre successivo al compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento.
Art. 110 Dimissioni dall'impiego
1. Il personale di cui al presente decreto puo' dimettersi dall'impiego. Le dimissioni presentate per iscritto decorrono normalmente dal 1° ottobre successivo a quello in cui sono state presentate.
2. Il personale e' tenuto a prestare servizio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.
3. L'accettazione delle dimissioni puo' essere rifiutata o ritardata quando sia in corso procedimento disciplinare a carico del personale.
Art. 111 Decadenza dall'impiego
1. Al personale di cui al presente decreto si applicano, in materia di decadenza dall'impiego, le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.
2. I provvedimenti di decadenza sono adottati dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali e dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.
Art. 112 Dispensa dal servizio
1. Salvo quanto previsto dall'articolo successivo, il personale di cui al presente decreto e' dispensato dal servizio per inidoneita' fisica o incapacita' o persistente insufficiente rendimento.
2. I provvedimenti di dispensa sono adottati dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali e dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.
Capo II. Utilizzazione in altri compiti, restituzioni e riammissioni
Art. 113 Utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute
1. Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute puo', a domanda, essere utilizzato in altri compiti, tenuto conto della preparazione culturale e professionale.
2. La utilizzazione di cui al comma precedente e' disposta dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
3. Il personale interessato e' collocato fuori ruolo per l'intera durata dell'accertata inidoneita'.
Art. 114 Restituzione ai ruoli di provenienza
1. Il personale di cui al presente decreto, se gia' appartenente ad altro ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente, puo', a domanda, essere restituito al ruolo di provenienza.
2. La restituzione ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data del relativo provvedimento.
3. Il provvedimento di restituzione e' adottato dal Ministro per la pubblica istruzione e, per il personale appartenente ai ruoli provinciali, dal provveditore agli studi.
4. Il personale direttivo puo' essere restituito all'insegnamento, nei casi di incapacita' o di preesistente insufficiente rendimento attinenti alla funzione direttiva, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
5. Il personale restituito al ruolo di provenienza assume in esso la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata nel caso di permanenza nel ruolo stesso.
Art. 115 Riammissione in servizio
1. Al personale di cui al presente decreto si applicano, per quanto concerne la riammissione in servizio, le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.
2. La riammissione in servizio e' subordinata alla disponibilita' del posto o della cattedra e non puo' aver luogo se la cessazione dal servizio sia avvenuta in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciali.
3. Il personale riammesso in servizio assume nel ruolo la posizione giuridica ed economica che vi occupava all'atto della cessazione dal rapporto di servizio.
4. Il provvedimento di riammissione in servizio e' adottato dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali e dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale appartenente ai ruoli provinciali.
5. La riammissione in servizio ha effetto dall'anno scolastico successivo alla data del relativo provvedimento.
Titolo VI. Trattamento di quiescenza e previdenza
Art. 116 Servizi utili o riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza
1. Per la valutazione dei servizi o periodi ai fini del trattamento di quiescenza si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2. Sono riscattabili anche i servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciute, per i periodi in cui i servizi stessi siano stati retribuiti. Il relativo contributo di riscatto e' fissato nella misura del 18 per cento.
Art. 117 Servizi utili o riscattabili ai fini previdenziali
1. Per la valutazione dei servizi speciali ai fini previdenziali si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle norme sul trattamento di previdenza del personale civile e militare dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.
2. Sono riscattabili ai fini previdenziali anche i servizi previsti nel secondo comma del precedente art. 116.
Titolo VII. Norme finali e transitorie
Capo I. Norme finali
Art. 118 Applicabilita'
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, escluse le universita', compresi gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti dei licei e degli istituti tecnici, gli insegnanti di arte applicata, gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici, gli accompagnatori di pianoforte e i pianisti accompagnatori, nonche' al personale direttivo ed educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale si applicano altresi', in quanto compatibili, al personale non di ruolo, salva diversa particolare disposizione della disciplina del personale non di ruolo statale.
Art. 119 Ruolo degli ispettori tecnici periferici
1. E' istituito il ruolo degli ispettori tecnici periferici con la seguente dotazione organica:
2. 45 posti per la scuola materna;
3. 245 posti per la scuola elementare;
4. 160 posti per la scuola media;
5. 150 posti per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, compresi gli istituti d'arte e i licei artistici.
6. Il Ministro per la pubblica istruzione provvede, nel limite dei contingenti dei posti di organico previsti nel precedente comma per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, alla ripartizione dei posti per i settori dell'insegnamento linguistico-espressivi, delle scienze storiche e sociali, delle scienze matematiche e naturali, delle materie tecnologiche e di altre specialita' professionali, dell'educazione fisica e sportiva.
7. Per gli istituti d'arte e i licei artistici la ripartizione e' effettuata in relazione ai vari insegnamenti plastico-visuali e tecnico-professionali.
8. I contingenti di cui ai precedenti commi possono essere modificati ogni due anni, nel limite della complessiva dotazione, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
9. Gli ispettori tecnici periferici sono assegnati, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, a svolgere le proprie funzioni nell'ambito di una regione o di una provincia, presso le sovrintendenze scolastiche o gli uffici scolastici provinciali.
10. In prima applicazione del presente decreto gli ispettori tecnici periferici provenienti dal soppresso ruolo degli ispettori scolastici sono assegnati con le modalita' di cui al precedente comma, ed utilizzati, per quanto possibile, nelle zone che gia' costituivano le circoscrizioni di ispettorato scolastico di rispettiva titolarita'.
11. Per accertamenti relativi ai singoli insegnamenti o gruppi di insegnamenti possono essere conferiti incarichi ispettivi dal Ministro per la pubblica istruzione o dai provveditori agli studi a personale direttivo e docente compreso negli elenchi di cui al precedente art. 12.
Art. 120 Ruoli dei presidi dei licei artistici e degli istituti d'arte
1. E' istituito il ruolo dei presidi dei licei artistici.
2. I direttori degli istituti d'arte assumono la denominazione di presidi.
3. Ai presidi di cui ai precedenti commi si applicano, salva particolare diversa disposizione, le norme sul trattamento giuridico ed economico dei presidi degli istituti di istruzione secondaria superiore.
Art. 121 Ruoli del personale educativo
1. Sono istituiti il ruolo provinciale delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e il ruolo provinciale degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici professionali.
2. Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti elementari.
Art. 122 Trasformazione dei ruoli
1. Il ruolo nazionale del personale docente della scuola media e' trasformato in ruolo provinciale.
2. La presente norma ha effetto dal 1° ottobre successivo alla costituzione del consiglio scolastico provinciale.
Art. 123 Competenze per l'amministrazione dei ruoli ed in materia di quiescenza
1. I ruoli nazionali e provinciali sono rispettivamente amministrati dal Ministero della pubblica istruzione e dagli uffici scolastici provinciali. Gli uffici scolastici provinciali per il personale appartenente ai ruoli provinciali provvedono a tutti gli atti e provvedimenti di stato giuridico e di carriera, ivi compresi i trattamenti di quiescenza e di previdenza.
2. Restano ferme le vigenti disposizioni sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione.
3. Dette disposizioni sono estese al personale dei ruoli degli istituti d'arte e dei licei artistici.
4. L'attribuzione delle competenze in materia di trattamento di quiescenza e di previdenza si riferisce al personale che cessa dal servizio dal 1° ottobre dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Gli atti e provvedimenti attinenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza spettanti al personale cessato dal servizio anteriormente alla data sopra indicata, continueranno ad essere curati dall'ispettorato per le pensioni del Ministero della pubblica istruzione.
6. Alle eventuali riliquidazioni dei trattamenti di quiescenza disposte successivamente alla data di cui al precedente quarto comma provvederanno, per il personale appartenente ai ruoli provinciali, gli uffici scolastici provinciali, anche se trattasi di trattamenti di quiescenze spettanti a personale cessato anteriormente ala data stessa.
Art. 124 Esercizio delle funzioni di ispettore tecnico centrale
1. Le funzioni di ispettore tecnico centrale sono esercitate dagli ispettori centrali dei settori scolastici di cui alla dotazione organica stabilita dall'allegato II, tabella IX, quadro B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Art. 125 Soppressione di ruoli e devoluzione dei compiti gia' propri degli ispettori scolastici
1. Sono soppressi il ruolo nazionale degli ispettori scolastici, i ruoli delle maestre istitutrici degli educandati femminili dello Stato e dei censori di disciplina dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale.
2. Le attribuzioni non ispettive gia' spettanti agli ispettori scolastici del ruolo soppresso sono devolute ai direttori didattici eccezione fatta per il conferimento della reggenza dei circoli didattici privi di titolare e per la decisione di ricorsi avverso provvedimenti dei direttori didattici, che sono devoluti al provveditore agli studi.
3. Con la soppressione del ruolo nazionale degli ispettori scolastici cessano di funzionare gli uffici degli ispettori scolastici.
Art. 126 Norme particolari per il personale direttivo e docente delle accademie e dei conservatori
1. Le norme contenute nel presente decreto si applicano anche al personale direttivo dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica e al personale docente delle predette istituzioni e delle accademie di belle arti.
2. Restano ferme le vigenti disposizioni sul reclutamento e sull'orario di servizio e d'insegnamento del predetto personale direttivo e docente.
Art. 127 Dotazioni organiche
1. Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione, sono determinate, entro il 31 marzo di ogni biennio, le dotazioni organiche del ruolo del personale direttivo della scuola elementare, e dei ruoli del personale educativo, tenuto conto del numero delle classi, delle unita' scolastiche e, per quanto riguarda il ruolo del personale educativo, del numero dei convittori.
2. (L'articolo 127 non e' stato ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
Capo II. Norme transitorie varie
Art. 128 Inquadramento nei ruoli e trattamento giuridico ed economico
1. Il personale appartenente ai ruoli nazionali trasformati in ruoli provinciali e' inquadrato nel ruolo della provincia in cui ha la sede di titolarita' alla data di applicazione del precedente art. 122.
2. Le maestre istitutrici degli educandati femminili dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto devono chiedere, entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, l'inquadramento nel ruolo delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato o nel ruolo degli insegnanti elementari della provincia nella quale sono titolari.
3. In sede di prima applicazione del presente decreto, le maestre istitutrici, che hanno optato per l'inquadramento nel ruolo provinciale degli insegnanti elementari, conservano il posto di insegnante elementare nell'educandato di titolarita'; in caso di insufficienza di posti, si applicano ad esse le stesse norme vigenti per i maestri elementari di ruolo trasferiti in altra scuola per soppressione di posto.
4. Per i posti di insegnante elementare degli educandati femminili dello Stato si provvede con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 576.
5. I censori di disciplina dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati nel ruolo degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi, con conservazione dell'attuale trattamento economico e di carriera sino al riordinamento dei ruoli previsto dall'art. 3 della legge 30 luglio 1973, n. 477.
6. I vice rettori aggiunti dei convitti nazionali, in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati in apposito ruolo ad esaurimento.
7. Gli ispettori scolastici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati, anche in soprannumero, nei posti di ispettore tecnico periferico relativi al contingente per la scuola elementare, utilizzando a tal fine anche il contingente previsto per la scuola materna. Il personale inquadrato ai sensi del presente comma conserva il trattamento economico e di carriera in godimento, sino al riordinamento dei ruoli previsto dall'art. 3 della legge 30 luglio 1973, numero 477.
8. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono disposti secondo i criteri di anzianita' di cui all'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di attuazione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per la determinazione del trattamento economico spettante al predetto personale si ha riguardo all'anzianita' maturata nei ruoli di provenienza.