Proroga della durata dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare misure per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata l'11 dicembre 1980;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1. La durata dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, cosi' come modificato dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e prorogata fino al 31 dicembre 1981.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 dicembre 1980
PERTINI
FORLANI - SARTI - ROGNONI
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 dicembre 1980
Atti di Governo, registro n. 31, foglio n. 12