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Sez. 2, Sentenza n. 2923 del 02/08/1969 (Rv. 342777 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - INSUFFICIENTE - DENUNCIABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEI FATTI E DELLE PROVE DIFFORMEMENTE DALLE PARTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342777-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - INSUFFICIENTE - DENUNCIABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEI FATTI E DELLE PROVE DIFFORMEMENTE DALLE PARTI - ESCLUSIONE.*

I vizi di motivazione, denunciati con ricorso per Cassazione, non possono consistere in apprezzamenti di fatto e delle prove difformi da quelli pretesi dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento ed all'uopo valutare le prove, controllarne l'attendibilita e la Rilevanza, scegliere, tra fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, stabilire se sussistano fatti idonei a dar fondamento a presunzioni, tutto cio rientrando nel suo potere discrezionale a norma dell'art 116 cod proc civ. (Conf 811-69, massima n 339140).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)