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Sez. L, Sentenza n. 9681 del 23/04/2009 (Rv. 608058 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE | Inquadramento - Personale, con qualifica di bigliettaio, impiegato per lo svolgimento delle mansioni di verificatore titoli di viaggio - Soppressione della relativa qualifica - Diritto all'inquadramento nel superiore livello contrattuale fino all'espletamento del relativo concorso - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608058-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE

In tema di inquadramento del personale autoferrotranviere già inquadrato nelle soppresse qualifiche di bigliettaio ed impiegato per lo svolgimento delle mansioni di verificatore titoli di viaggio, alla stregua dell'art. 18, ultimo comma, All. A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, applicabile "ratione temporis", a mente del quale "per i posti da coprirsi mediante esame, la reggenza non dà diritto alla nomina", e in assenza dei presupposti, ivi previsti, per l'attribuzione della qualifica superiore in base alla legge, non può essere attribuito l' inquadramento nel superiore livello contrattuale (il sesto livello, qualifica di controllore movimento e traffico), neppure provvisorio (in attesa dell'espletamento del concorso), spettando ai lavoratori che abbiano effettivamente espletato le mansioni di verificatori titoli di viaggio soltanto il diritto a percepire la retribuzione corrispondente alle mansioni superiori svolte.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)