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Sez. 2, Sentenza n. 7886 del 06/02/1974 Ud. (dep. 07/11/1974) Rv. 128354 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - TENTATIVO - ESTREMI DEL MOMENTO CONSUMATIVO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1974-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/128354-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - TENTATIVO - ESTREMI DEL MOMENTO CONSUMATIVO - FATTISPECIE.*

Perche il furto possa ritenersi consumato e sufficiente, al di fuori di ogni criterio spaziale e temporale, che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo e anche se nello stesso luogo in cui la sottrazione si e verificata, sotto il dominio esclusivo dell'agente. Ne un tale evento puo diversamente essere configurato solo perche, in un momento successivo, altri abbia impedito all'autore del furto di assicurarsene il profitto o di procurarsi l'impunita, costringendolo a restituire la refurtiva, dato che altro e il comportamento del soggetto passivo che interviene subito dopo la sottrazione, e nell'immediatezza di essa, per impedire al ladro d'impossessarsene, altro e che l'offeso o terze persone per lui intervengano dopo che l'agente abbia conseguito la fisica e autonoma disponibilita della cosa, sicche la successiva attivita del derubato non possa piu qualificarsi come manifestazione del precedente potere di fatto sulla cosa, sibbene come il risultato di una nuova e autonoma Determinazione diretta al recupero del possesso ormai perduto. Risponde pertanto di furto consumato e non semplicemente tentato colui che, dopo aver messo le cose sottratte in una borsa o in un sacco, non sia riuscito ad allontanarsi dal luogo della sottrazione perche sorpreso dal derubato o dalla polizia.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)