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Sez. 1, Sentenza n. 8064 del 24/06/1992 Ud. (dep. 16/07/1992) Rv. 191309 - 01

Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere | Condotta partecipativa - Prestazione di un effettivo contributo - Necessità in genere - Caratteristiche del contributo nell'associazione di tipo mafioso.
Stato
decisa il 1992-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/191309-01

Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere

La condotta di partecipazione ad un'associazione per delinquere, per essere punibile, non può esaurirsi in una manifestazione positiva di volontà del singolo di aderire alla associazione che si sia già formata, occorrendo invece la prestazione, da parte dello stesso, di un effettivo contributo, che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e contenuto, purché destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura o al perseguimento degli scopi di essa. Nel caso dell'associazione di tipo mafioso, differenziandosi questa dalla comune associazione per delinquere per la sua peculiare forza di intimidazione, derivante dai metodi usati e dalla capacità di sopraffazione, a sua volta scaturente dal legame che unisce gli associati (ai quali si richiede di prestare, quando necessario, concreta attività diretta a piegare la volontà dei terzi che vengano a trovarsi in contatto con l'associazione e che ad essa eventualmente resistano), il detto contributo può essere costituito anche dalla dichiarata adesione all'associazione da parte del singolo, il quale presti la sua disponibilità ad agire come "uomo d'onore", ai fini anzidetti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)