Sez. 3, Sentenza n. 19505 del 26/03/2013 Ud. (dep. 07/05/2013) Rv. 254993 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Unico cantiere edile - Subappalto per esecuzione di opere - Obblighi antinfortunistici - Estensione al subappaltatore - Sussistenza - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori e, quindi, anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, il quale ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali. (Fattispecie nella quale la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso del titolare di una ditta subappaltatrice che aveva omesso di recintare l'area in cui si trovava una gru a rotazione bassa).
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 374, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 389 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)