Sez. L, Sentenza n. 21796 del 14/10/2009 (Rv. 610704 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Risoluzione della questione interpretativa dei contratti collettivi del pubblico impiego privatizzato con decisione anche nel merito - Inosservanza del disposto dell'art. 64, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001 - Omessa specifica censura, in appello, in ordine all'eventuale invalidità della sentenza impugnata - Giudicato sulla questione interpretativa - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
Ove il giudice di primo grado, decidendo questioni concernenti l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole dei contratti collettivi del pubblico impiego privatizzato, decida anche sul merito della domanda e la corte territoriale, limitatasi a rilevare l'appellabilità, secondo la regola generale, della sentenza di "prime cure", non pronunci, per mancanza di una specifica censura al riguardo, in ordine all'eventuale invalidità della sentenza impugnata per inosservanza del disposto dell'art. 64, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, la mancata formulazione di tale doglianza non comporta la formazione del giudicato sulla questione interpretativa, atteso che l'inosservanza della citata disposizione, in difetto di specifica censura, viene in rilievo soltanto ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 64 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)