Sez. 1, Sentenza n. 1461 del 16/01/1996 Ud. (dep. 07/02/1996) Rv. 203678 - 01
Indagini preliminari - Attività del pubblico ministero - Consulenti tecnici del pubblico ministero | Consulenza sulla rumorosità di una discoteca eseguita senza preventivo avviso alle parti - Utilizzazione ai fini del giudizio - Legittimità - Fattispecie.
Indagini preliminari - Attività del pubblico ministero - Consulenti tecnici del pubblico ministero
È utilizzabile ai fini del giudizio la consulenza fatta eseguire, ai sensi dell'art. 359 cod. proc. pen., dal pubblico ministero, senza preventivo avviso alle parti, sulla rumorosità di una discoteca. (Fattispecie relativa al reato di disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone, in ordine alla quale la Suprema Corte, ha precisato che la procedura più garantista di cui all'art. 360 cod. proc. pen. deve essere applicata soltanto nell'ipotesi che gli accertamenti previsti nell'articolo precedente riguardino cose, luoghi o persone il cui stato è soggetto a modificazione, mentre lo stato dei luoghi in questione non era suscettibile di modificazioni in tempi brevi).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 659, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 359, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)