Sez. 3, Sentenza n. 2410 del 10/06/1977 (Rv. 386116 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - PERCEZIONE DI UN REDDITO INFERIORE A DUE MILIONI E MEZZO - DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEGLI ARTT 1, 3 E 6 DELLA LEGGE N 833 DEL 1969 - EFFETTI - ONERE DELLA PROVA DELLO AMMONTARE DEL REDDITO - INCIDENZA SUL CONDUTTORE - PERSISTENZA.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - PERCEZIONE DI UN REDDITO INFERIORE A DUE MILIONI E MEZZO - DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEGLI ARTT 1, 3 E 6 DELLA LEGGE N 833 DEL 1969 - EFFETTI - ONERE DELLA PROVA DELLO AMMONTARE DEL REDDITO - INCIDENZA SUL CONDUTTORE - PERSISTENZA.*
Anche dopo la dichiarazione di parziale illegittimita costituzionale degli artt 1, 3 e 6 della legge 26 novembre 1969 n 833 (sulla locazione degli immobili urbani) cosi come modificati dall'art 56 del DPR l 26 ottobre 1970 n 745 il conduttore, che assume di aver diritto alla proroga legale in base alle citate norme, ha l'Onere di provare di trovarsi nella particolare situazione tributaria prevista dalle stesse Disposizioni.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 26/11/1969 num. 833 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)