Sez. 1, Sentenza n. 623 del 15/01/2016 (Rv. 638678 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Dichiarazione di fallimento successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, ancorché in accoglimento di ricorso anteriormente depositato - Formazione dello stato passivo - Opposizione - Disciplina applicabile - Fondamento - Conseguenze - Decisione del tribunale - Ricorribilità in cassazione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE
Qualora il fallimento sia stato dichiarato successivamente al 16 luglio 2006 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006), la procedura è regolata dalla legge fallimentare novellata, ai sensi degli artt. 150 e 153 del d.lgs. citato, atteso che l'apertura, e la conseguente pendenza del fallimento, sono ricollegabili alla pubblicazione della sentenza dichiarativa, ancorché in accoglimento di ricorsi anteriormente presentati. Ne consegue che l'opposizione allo stato passivo va proposta nel termine, sancito dal nuovo art. 99, comma 1, l.fall., di trenta giorni dalla comunicazione della esecutività dello stato passivo, e che avverso il provvedimento reso dal tribunale all'esito del relativo procedimento camerale, va esperito, entro trenta giorni dalla sua comunicazione alle parti ad opera della cancelleria, il ricorso per cassazione alla stregua dell'ultimo comma del medesimo articolo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 150 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 153, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)