Sez. 5, Sentenza n. 15262 del 23/03/2005 Ud. (dep. 22/04/2005) Rv. 232140 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - DESTREZZA (BORSEGGIO) | Sottrazione ed impossessamento della cosa mediante approfittamento, previo studio dei movimenti della vittima, delle condizioni più favorevoli di attenuata difesa - Aggravante della destrezza - Sussistenza.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - DESTREZZA (BORSEGGIO)
È configurabile l'aggravante della destrezza (art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen.) allorché l'attività di sottrazione sia caratterizzata da una particolare abilità dell'agente (anche espressa attraverso astuzia e rapidità), tale da menomare apprezzabilmente la capacità difensiva e la vigilanza del proprietario della cosa, comunque esse si prospettino nel momento di commissione del fatto e, quindi, anche laddove si traducano in una custodia precaria; ne deriva che sussiste l'aggravante in questione allorché la condotta di sottrazione e di impossessamento del bene si realizzi mediante approfittamento - previo attento studio dei movimenti della vittima - delle condizioni più favorevoli per cogliere l'attimo del momentaneo distacco del proprietario dalla borsa e, dunque, di una condizione di attenuata difesa, quale è quella di chi perda di vista la cosa per una frazione di tempo senza precludersi tuttavia il controllo e l'immediato ricongiungimento con essa, ciò che configura la condotta elusiva che il legislatore intende punire più gravemente perché espressiva di una particolare attitudine criminale del soggetto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)