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Sez. U, Sentenza n. 34419 del 11/12/2023 (Rv. 669633 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE | Compensazione di crediti o eccedenze di imposta - Azione di accertamento fiscale - Termine di
Stato
decisa il 2023-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669633-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE

decadenza ex art. 27, comma 16, d.lgs. n. 185 del 2008 - Necessità di distinguere tra “crediti inesistenti” e “crediti non spettanti” - Sussistenza - Criteri distintivi - Conseguenze - Applicazione rispettivamente del termine ottennale e di quello ordinario.

In tema di compensazione di crediti o eccedenze d'imposta da parte del contribuente, all'azione di accertamento dell'erario si applica il più lungo termine di otto anni, di cui all'art. 27, comma 16, d.l. n. 185 del 2008, quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza - alla luce anche dell'art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 – allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; b) l'inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972; ove sussista il primo requisito ma l'inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per l'attività di accertamento.

Decreto Legge 29/09/2008 num. 185 art. 27 com. 16, Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 CORTE COST., DPR 19/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 19/09/1973 num. 600 art. 36 ter CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)