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Sez. 2, Sentenza n. 12741 del 29/05/2006 (Rv. 589575 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - PUNTI DI RIFERIMENTO - IN GENERE | Distanza minima inderogabile di cui all'art. 9 d.m. n.1444 del 1968 - Misurazione - Criteri - Indice massimo in altezza e in larghezza degli edifici - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589575-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - PUNTI DI RIFERIMENTO - IN GENERE

Poichè l'altezza costituisce l' indice di riferimento in base al quale va calcolata la distanza minima inderogabile fra edifici prescritta dall'art.9 d.m. n.1444 del 1968, la misurazione deve essere compiuta tenendo conto dell'indice massimo in altezza e larghezza degli edifici, attesa la "ratio" dell'art.41 "quinquies" primo comma lett. c), che vieta intercapedini di larghezza inferiore all'altezza del più alto degli edifici fronteggiatisi. (Nella specie è stato ritenuto corretto il criterio di misurazione adottato dalla decisione impugnata che aveva calcolato l'altezza dell'edificio fino all'estradosso del parapetto del terrazzo, cioè alla parte più alta del fabbricato).

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)