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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1988 che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (88/407/CEE)

Testo in vigore al

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1

La presente direttiva stabilisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare agli scambi intracomunitari e alle importazioni in provenienza dai paesi terzi di sperma di animali della specie bovina.

La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni comunitarie e/o nazionali nel settore zootecnico che disciplinano l'organizzazione della fecondazione artificiale in generale e la distribuzione di sperma in particolare.

Art. 2

Ai fini della presente direttiva sono applicabili, ove necessario, le definizioni che figurano all'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE ed all'articolo 2 della direttiva 72/462/CEE.

Inoltre, si intende per

  1. a) «sperma» il prodotto dell'eiaculazione di un animale domestico della specie bovina, preparato o diluito;

  2. b)

    «centro di raccolta dello sperma»: uno stabilimento riconosciuto e sorvegliato, situato nel territorio di uno Stato membro o di un paese terzo, presso il quale è prodotto sperma destinato ad essere impiegato nella fecondazione artificiale,

    «centro di magazzinaggio dello sperma»: uno stabilimento riconosciuto e sorvegliato, situato nel territorio di uno Stato membro o di un paese terzo, presso il quale è immagazzinato sperma destinato ad essere impiegato nella fecondazione artificiale;

  3. c) «veterinario ufficiale» il veterinario designato dall'autorità centrale competente dello Stato membro o del paese terzo;

  4. d) «veterinario responsabile di un centro» il veterinario responsabile del rispetto quotidiano nel centro delle esigenze prescritte dalla presente direttiva;

  5. e) «partita» una quantità di sperma coperta dallo stesso certificato;

  6. f) «paese di raccolta» lo Stato membro o il paese terzo nel quale lo sperma è raccolto e dal quale è spedito in uno Stato membro;

  7. g) «laboratorio riconosciuto» un laboratorio situato nel territorio di uno Stato membro o di un paese terzo, designato dalla competente autorità veterinaria per effettuare gli esami prescritti dalla presente direttiva.

  8. h) «raccolta» un quantitativo di sperma prelevato da un donatore in qualsiasi momento.

Capo II. Scambi intracomunitari

Art. 3

Ogni Stato membro vigila a che venga spedito dal suo territorio nel territorio di un altro Stato membro soltanto sperma che soddisfi le condizioni generali seguenti:

  1. a) essere stato raccolto e trattato e/o immagazzinato a seconda dei casi in uno o più centri di raccolta o di magazzinaggio riconosciuti a tal fine a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, in vista della fecondazione artificiale e ai fini degli scambi intracomunitari;

  2. b) provenire da animali della specie bovina, il cui stato sanitario sia conforme alle disposizioni dell'allegato B;

  3. c) essere stato raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in conformità delle disposizioni degli allegati A e C;

  4. d) essere scortato, durante il trasporto verso il paese destinatario, da un certificato sanitario conforme all'articolo 6, paragrafo 1.

Art. 4

3. Gli Stati membri non possono opporsi all'ammissione di sperma di tori vaccinati contro l'afta epizootica. Qualora lo sperma sia stato tuttavia ottenuto da un toro vaccinato contro l'afta epizootica durante i dodici mesi precedenti la raccolta, il 5 % di ogni raccolta (con un minimo di cinque lamelle) destinata ad essere inviata in un altro Stato membro è sottoposto, con esito negativo, ad una prova di isolamento del virus per la ricerca dell'afta epizootica in un laboratorio dello Stato membro destinatario o in un laboratorio designato da quest'ultimo.

Art. 5

1.

Lo Stato membro nel cui territorio si trova il centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma vigila a che il riconoscimento di cui all'articolo 3, lettera a), venga concesso soltanto se sono rispettate le disposizioni di cui all'allegato A e se il centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma è in grado di rispettare le altre disposizioni della presente direttiva.

Lo Stato membro provvede altresì a che un veterinario ufficiale controlli il rispetto di tali disposizioni e revochi il riconoscimento quando una o più di esse non sono più rispettate.

2. Tutti i centri di raccolta o stoccaggio dello sperma sono registrati e provvisti di un numero di registrazione veterinario. Ogni Stato membro redige e tiene aggiornato un elenco di centri di raccolta o stoccaggio dello sperma e dei rispettivi numeri di registrazione veterinari e lo mette a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.

3. Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

Art. 6

1.

Gli Stati membri subordinano l'ammissione di sperma alla presentazione di un certificato sanitario rilasciato conformemente all'allegato D, da un veterinario ufficiale dello Stato membro di raccolta.

Detto certificato deve:

  1. a) essere redatto almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di raccolta e in una di quelle dello Stato membro destinatario;

  2. b) nell'esemplare originale, scortare la partita fino a destinazione;

  3. c) essere previsto per un solo destinatario.

2.

  1. a) Lo Stato membro destinatario può vietare l'ammissione di partite, qualora risulti dal controllo dei documenti che non è stato osservato l'articolo 3.

  2. b) Lo Stato membro destinatario può prendere le misure necessarie, ivi compresa la quarantena, per chiarire i casi in cui si sospetti che lo sperma sia infetto o contaminato da germi patogeni.

  3. c) Le decisioni prese in virtù delle lettere a) o b) devono autorizzare la rispedizione, a richiesta dello speditore o del suo mandatario, purché non vi si oppongano considerazioni di polizia sanitaria.

3. Se l'ammissione dello sperma è stata vietata per uno dei motivi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e lo Stato membro di raccolta non autorizza entro 30 giorni la rispedizione, l'autorità veterinaria competente dello Stato membro destinatario può ordinare la distruzione dello sperma.

4. Le decisioni prese dall'autorità veterinaria competente in virtù dei paragrafi 2 e 3 ed i motivi che le hanno originate devono essere comunicati allo speditore o al suo mandatario.

Capo III. Importazioni in provenienza dai paesi terzi

Art. 8

1. Uno Stato membro può autorizzare unicamente l'importazione di sperma di animali della specie bovina proveniente dai paesi terzi che figurano in un elenco da elaborare secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. L'elenco può essere completato o modificato secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

2. Per decidere se un paese terzo possa figurare nell'elenco di cui al paragrafo 1, si tiene conto in particolare:

  1. a) dello stato sanitario del bestiame, degli altri animali domestici e degli animali selvatici nel paese terzo, specialmente per quanto riguarda le malattie esotiche degli animali, nonché della situazione sanitaria ambientale di tale paese, capaci di compromettere la salute del bestiame degli Stati membri;

  2. b) della regolarità e della rapidità delle informazioni fornite da tale paese in merito alla presenza nel suo territorio di malattie contagiose degli animali, specialmente quelle menzionate negli elenchi A e B dell'Ufficio internazionale delle epizoozie;

  3. c) della normativa di tale paese in merito alla profilassi e alla lotta contro le malattie degli animali;

  4. d) della struttura dei servizi veterinari di tale paese e dei poteri di cui tali servizi dispongono;

  5. e) dell'organizzazione e dell'applicazione delle misure profilattiche e di lotta contro le malattie contagiose degli animali;

  6. f) delle garanzie che il paese terzo può offrire per quanto riguarda il rispetto della presente direttiva.

3. L'elenco previsto al paragrafo 1 e tutte le modifiche ad esso apportate sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Art. 9

1. Gli Stati membri autorizzano importazioni di sperma solo se spedite da un centro di raccolta o stoccaggio di sperma situato in uno dei paesi terzi che compaiono nell’elenco di cui all’articolo 8, per il quale l’autorità competente del paese terzo interessato possa garantire che soddisfa le seguenti condizioni:

  1. a) soddisfa le condizioni:

    1. i) per essere riconosciuto come centro di raccolta o stoccaggio dello sperma di cui al capitolo I dell’allegato A;

    2. ii) riguardo alla sorveglianza di tali centri, di cui al capitolo II del suddetto allegato;

  2. b) è stato ufficialmente riconosciuto dall’autorità competente del paese terzo per le esportazioni verso la Comunità;

  3. c) è posto sotto la sorveglianza di un centro veterinario;

  4. d) è sottoposto a ispezioni regolari, almeno due volte l’anno, da parte di un veterinario ufficiale del paese terzo interessato.

2.

L’elenco dei centri di raccolta o di stoccaggio dello sperma riconosciuti alle condizioni del paragrafo 1 del presente articolo dall’autorità competente del paese terzo di cui all’elenco dell’articolo 8, e dai quali lo sperma può essere spedito alla Comunità, è comunicato alla Commissione.

L’autorità competente del paese terzo sospende o ritira immediatamente il riconoscimento di un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma se esso non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 1 e ne informa senza indugio la Commissione.

La Commissione fornisce agli Stati membri tutti gli elenchi nuovi e aggiornati che riceve ai sensi del presente paragrafo dall’autorità competente del paese terzo e li mette a disposizione del pubblico a scopo informativo.

3. Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

Art. 10

1. Lo sperma deve provenire da animali che, immediatamente prima della raccolta, abbiano soggiornato per almeno sei mesi nel territorio di un paese terzo figurante nell'elenco elaborato conformemente all'articolo 8, paragrafo 1.

2.

Fatti salvi l'articolo 8, paragrafo 1 e il paragrafo 1 del presente articolo gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma proveniente da un paese terzo che figura nell'elenco, soltanto a condizione che detto sperma risponda alle norme di polizia sanitaria adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 per le importazioni di sperma da tale paese.

Ai fini dell'adozione delle norme di cui al primo comma devono essere presi in considerazione gli elementi seguenti:

  1. a) la situazione sanitaria della zona circostante il centro di raccolta dello sperma, con riferimento speciale alle malattie figuranti nell'elenco A dell'Ufficio internazionale delle epizoozie;

  2. b) lo stato sanitario di tutti gli animali nel centro di raccolta dello sperma;

  3. c) lo stato sanitario dell'animale donatore e le prescrizioni relative agli esami;

  4. d) le prescrizioni relative agli esami cui deve essere sottoposto lo sperma.

3. Per quanto riguarda la fissazione delle condizioni di polizia sanitaria, conformemente al paragrafo 2, per la tubercolosi e la brucellosi, si applicano, come base di riferimento, le norme fissate dalle disposizioni dell'allegato A della direttiva 64/432/CEE. Può essere deciso caso per caso, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, di derogare a tali disposizioni quando il paese terzo interessato offra garanzie sanitarie simili; in tal caso vengono stabilite, secondo la stessa procedura, condizioni sanitarie almeno equivalenti a quelle del suddetto allegato A per consentire l'introduzione di tali animali nei centri di raccolta.

4. L'articolo 4 si applica per analogia.

Art. 11

1.

Gli Stati membri autorizzano l'importazione dello sperma soltanto dietro presentazione di un certificato sanitario rilasciato e firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo di raccolta.

Il certificato deve:

  1. a) essere redatto almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario e in una di quelle dello Stato membro ove si effettua il controllo all'importazione previsto all'articolo 12;

  2. b) scortare lo sperma in un esemplare originale;

  3. c) consistere di un solo foglio;

  4. d) essere previsto per un solo destinatario.

2. Il certificato deve essere conforme a un modello stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Capo IV. Misure di salvaguardia e di controllo

Art. 15

Le norme previste dalla direttiva 90/425/CEE relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno8, si applicano segnatamente per quanto riguarda i controlli all'origine, l'organizzazione e gli esiti dei controlli da effettuare da parte dello Stato membro destinatario e le misure di salvaguardia da attuare.

Art. 16

1.

Esperti veterinari della Commissione possono procedere, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri e di paesi terzi, a controlli in loco là dove ciò sia necessario per l'applicazione uniforme della presente direttiva.

Il paese di raccolta nel cui territorio è effettuato un controllo assiste gli esperti nell'adempimento del loro compito. La Commissione informa il paese di raccolta interessato sui risultati dei controlli effettuati.

Il paese di raccolta interessato prende le misure eventualmente necessarie per tener conto dei risultati di tale controllo. Qualora il paese di raccolta non prenda dette misure, la Commissione, previo esame della situazione in seno al comitato veterinario permanente, può fare ricorso all'articolo 5, paragrafo 2, quarto comma ed all'articolo 9, paragrafo 1.

2. Le disposizioni generali di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda la frequenza e le modalità di esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1, primo comma, sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.