Sez. U, Sentenza n. 5760 del 10/06/1998 (Rv. 516309 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - VIGILANZA DELL'ESERCIZIO E DISCIPLINA | Abusivo esercizio di professioni sanitarie - Sanzione dell'interdizione dalla professione prevista dall'art. 8 per le ipotesi di cosiddetto "prestanomismo" - Natura disciplinare - Conseguenze.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - VIGILANZA DELL'ESERCIZIO E DISCIPLINA
In tema di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno, prevista dall'art. 8 legge n. 175 del 1992 per le ipotesi di cosiddetto "prestanomismo" (consistente nella prestazione del proprio nome o della propria attività da parte di esercenti professioni sanitarie al fine di permettere o agevolare l'esercizio abusivo delle professioni medesime), essendo sanzione di natura disciplinare (e non penale), è, come tale, irrogabile dagli organismi, disciplinare degli ordini professionali.
Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 175 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)