diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2918 del 15/10/1971 (Rv. 354158 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - DICHIARAZIONE DELLA PARTE A TERZI - CONFESSIONE - ESCLUSIONE - VALORE PROBATORIO - OMESSA VALUTAZIONE - VIZIO DI OMESSO ESAME DI PUNTO DECISIVO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1971-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354158-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - DICHIARAZIONE DELLA PARTE A TERZI - CONFESSIONE - ESCLUSIONE - VALORE PROBATORIO - OMESSA VALUTAZIONE - VIZIO DI OMESSO ESAME DI PUNTO DECISIVO - INSUSSISTENZA.*

Le dichiarazioni rese da una delle parti a terzi, fuori del giudizio, anche se ad autorita qualificate, (nella specie, ad un ufficiale di polizia giudiziaria), hanno valore di semplici indizi e non gia di confessione stragiudiziale. Pertanto, la mancata valutazione di esse da parte del giudice di merito non costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2735, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)