Sez. 5, Sentenza n. 103 del 29/10/1982 Ud. (dep. 07/01/1983) Rv. 156809 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - MAGGIORE GRAVITÀ DEL CASO - FONDAMENTO DELL'AGGRAVANTE E CRITERI DI ACCERTAMENTO.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - MAGGIORE GRAVITÀ DEL CASO - FONDAMENTO DELL'AGGRAVANTE E CRITERI DI ACCERTAMENTO.*
In tema di emissione di assegni a vuoto, l'inasprimento di pena previsto per il caso più grave persegue uno scopo retributivo e insieme una funzione deterrente, quale strumento volto ad ammonire più severamente il colpevole, per dissuaderlo dalla ripetizione dell'illecito. Consegue che l'ipotesi più grave può essere legittimamente desunta così da elementi oggettivi (numero ed importo dei titoli), come da elementi soggettivi, quali i precedenti penali dell'imputato, quando questi siano di tal natura da denunciare l'inefficacia intimidatoria della sola pena pecuniaria e la esigenza di una pena più grave. (Conf mass n 150115).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)