Sez. 2, Sentenza n. 3107 del 02/11/1971 (Rv. 354436 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - SUSSIDIO DI DISOCCUPAZIONE - LAVORATORI AGRICOLI - ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI ANAGRAFICI - ANNULLAMENTO - RETROATTIVITA - ANNULLAMENTO INTERVENUTO NELLE MORE DEL GIUDIZIO PROMOSSO IN SEDE AMMINISTRATIVA CONTRO LA REIEZIONE DELLA DOMANDA DI INDENNITA DI DISOCCUPAZIONE - RILEVANZA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - SUSSIDIO DI DISOCCUPAZIONE - LAVORATORI AGRICOLI - ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI ANAGRAFICI - ANNULLAMENTO - RETROATTIVITA - ANNULLAMENTO INTERVENUTO NELLE MORE DEL GIUDIZIO PROMOSSO IN SEDE AMMINISTRATIVA CONTRO LA REIEZIONE DELLA DOMANDA DI INDENNITA DI DISOCCUPAZIONE - RILEVANZA.*
L'annullamento della iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per non aver superato il limite di centoottanta giornate lavorative in un determinato anno, e atto tipicamente retroattivo e dichiarativo. Pertanto, anche se esso sia intervenuto nelle more del giudizio promosso dal lavoratore contro la decisione in Sede amministrativa con la quale sia stata respinta la domanda di indennita di disoccupazione, il giudice deve tenerne conto ai fini dell'accertamento della sussistenza delle condizioni per fruire dell'indennita medesima.*
Riferimenti normativi: Legge 05/03/1963 num. 322 art. 1 CORTE COST., Legge 24/10/1955 num. 1323 art. 4, Legge 29/04/1949 num. 264 art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)