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Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 77, primo comma, e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 1, 2 e 4 della legge 12 dicembre 1962, n. 1862;
Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 6 della legge predetta;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:

Art. 1 Soggezione alla leva

1. Sono soggetti alla leva:

  1. a) i cittadini maschi dello Stato, anche se abbiano acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di eta';

  2. b) coloro che, sebbene abbiano perduto la cittadinanza italiana, sono rimasti obbligati al servizio militare a tenore delle leggi vigenti in materia di cittadinanza;812

  3. c) gli apolidi che abbiano stabilito la residenza nella Repubblica anche dopo la chiamata alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di eta'.

2. I giovani di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono soggetti alla leva per l'arruolamento nell'Esercito o nell'Aeronautica, con ferma di leva di 12 mesi, salvo che si trovino nelle condizioni di cui al successivo art. 2, nel qual caso sono soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM della Marina militare, con ferma di leva di 18 mesi.

Art. 2 Soggezione alla leva di mare

1. Sono soggetti alla leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) della Marina militare i giovani in possesso dei seguenti requisiti:

2. 1-a) siano stati o siano iscritti tra il personale marittimo e della navigazione interna in base al codice della navigazione;

3. 1-b) abbiano svolto o svolgano attivita' lavorativa nell'ambito del demanio marittimo quali titolari o dipendenti di imprese concessionarie di beni demaniali marittimi o di servizi portuali o di operazioni portuali o, comunque, soggetti alla vigilanza dei comandanti di porto - ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione - nell'esplicazione delle loro attivita';

4. 1-c) siano stati o siano iscritti a societa' o enti di sport nautici o di pesca subacquea;

  1. 2) abbiano appartenuto o appartengano a personale di qualsiasi categoria in servizio negli arsenali, nei cantieri e negli stabilimenti di lavoro e negli uffici di qualsiasi genere della Marina militare;

  2. 3) siano stati o siano dipendenti da ditte che provvedono:

    1. a) alla costruzione, allestimento, arredamento e riparazione di navi e galleggianti di qualsiasi tipo;

    2. b) agli armamenti navali militari;

    3. c) alla costruzione, riparazione o fornitura di caldaie, macchinari e in genere di materiale per l'allestimento od arredamento delle navi e galleggianti di qualsiasi tipo;

  3. 4) siano stati o siano dipendenti da stabilimenti meccanici o industriali compresi nelle citta' o paesi costieri la cui produzione sia di preminente interesse marinaresco;

  4. 5) abbiano lavorato o lavorino in tonnare o altri impianti di pesca fissi a terra, ovvero siano stati o siano dipendenti da industrie che producono materiale ed attrezzature di pesca di qualsiasi tipo;

  5. 6) siano arruolati con ferma volontaria nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) compresi gli arruolati volontari della guardia di finanza - contingente di mare;

  6. 7) siano stati prosciolti dall'arruolamento volontario precedentemente contratto nella Marina militare o nella guardia di finanza - contingente di mare, salvo i casi di proscioglimento di ufficio a seguito di condanna escludente dal servizio militare;

5. 8-a) siano diplomati aspiranti al comando di navi mercantili o aspiranti alla direzione macchine di navi mercantili, navalmeccanici, meccanici o costruttori navali;

6. 8-b) siano stati o siano iscritti a corsi di laurea in ingegneria navale e meccanica, discipline nautiche o scienze economiche e marittime oppure negli istituti tecnici nautici o nelle scuole di avviamento professionale a tipo marinaro;

  1. 9) siano stati o siano marinaretti di navi scuole;

  2. 10) siano stati o siano allievi di scuole marittime, pescherecce o professionali per la maestranza marittima o di scuole a carattere marinaresco;

  3. 11) siano stati o siano iscritti a corsi professionali dell'Associazione nazionale marinai d'Italia;

  4. 12) abbiano richiesto o richiedano di prestare servizio militare in Marina;

  5. 13) siano iscritti nelle liste dei comuni costieri.

7. L'iscrizione dei giovani di cui al precedente punto 13 nelle note definitive dei soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM e' disposta in ordine di eta' a partire dai nati il 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la classe, fino a raggiungere il numero determinato dal Ministro per la difesa per soddisfare le esigenze della Marina militare.

8. Le operazioni di indagine e di controllo per l'individuazione di tutti coloro che, a norma del presente articolo, sono tenuti a prestare servizio militare di leva in Marina sono affidate, nelle varie giurisdizioni, ai rispettivi comandanti di porto oppure ad ufficiali appositamente designati dal Ministero della difesa.

Art. 3 Formazione dei contingenti aeronautici di leva

1. Per la formazione dei contingenti aeronautici di leva sara' osservata la seguente procedura fino a quando l'Aeronautica militare si avvarra', per il reclutamento dei propri contingenti di leva, dell'organizzazione dell'Esercito e della Marina.

2. Una percentuale degli arruolati della leva per l'arruolamento nell'Esercito o nell'Aeronautica, con ferma di leva di 12 mesi viene assegnata annualmente all'Aeronautica militare per le proprie esigenze, in base a criteri fisio-psico-attitudinali ed a titoli di interesse aeronautico.

3. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 24 DICEMBRE 1986, N. 958.

4. Le operazioni di formazione quantitativa, e qualitativa dei contingenti aeronautici, nonche' la designazione nominativa degli arruolati della leva per l'arruolamento nell'Esercito o nell'Aeronautica, con ferma di leva di 12 mesi destinati a prestare il servizio militare in aeronautica, saranno svolte a cura di ufficiali periti selettori dell'Aeronautica militare.

5. La qualifica di perito in materia di selezione attitudinale e conferita dal Ministro per la difesa ad ufficiali che abbiano superato apposito corso.

6. Per sopperire alle necessita' dell'Aeronautica di elementi pratici del mare da adibirsi al servizio dei motoscafi ed ai servizi marinareschi in genere, la Marina militare fornira' annualmente all'Aeronautica, scegliendoli dal contingente di reclute della propria leva, un qualitativo di marinai, idonei allo scopo, che sara' determinato anno per anno, in relazione alle necessita' dei servizi.

Art. 4 Riflessi nelle ammissioni a pubblici uffici

1. Nessun cittadino italiano soggetto all'obbligo della leva puo' essere ammesso a pubblico ufficio se non provi di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Art. 5 Classi di leva

1. Ciascuno fa parte della classe di leva dell'anno in cui nacque e percio' ciascuna classe comprende tutti i maschi nati dal primo all'ultimo giorno dell'anno cui la classe si riferisce.

2. Il Ministro per la difesa ha pero' facolta' di disporre che siano iscritti nelle liste di una data classe, in tutti i Comuni della Repubblica o in parte di essi, sulla base delle segnalazioni dell'Istituto centrale di statistica, i cittadini nati nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello della classe a cui si riferiscono le liste.

Art. 6 Esclusione dal fare parte delle Forze armate

1. Sono esclusi dal servizio militare e non possono far parte delle Forze armate coloro che, in applicazione della legge penale, sono incorsi nella interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale straniera alla quale sia stato dato riconoscimento nello Stato.

Art. 7 Arruolamento degli idonei

1. Coloro che, nel concorso alla leva, siano stati riconosciuti, per condizioni fisiche, idonei al servizio alle armi, debbono essere arruolati nell'Esercito, nella Marina o nell'Aeronautica.

2. Coloro che, all'atto del concorso alla leva della loro classe, risultano in servizio in una delle Forze armate, quali arruolati volontari, sono computati nel numero degli arruolati della classe stessa.

Art. 8 Iscrizione nei ruoli militari

1. Tutti gli arruolati sono iscritti nei ruoli militari della classe dell'anno in cui sono unti, anche se, in virtu' della facolta', di cui al secondo comma dell'art. 5, siano stati iscritti nelle liste della classe dell'anno precedente.

Art. 9 Obblighi di servizio

1. Gli iscritti di leva arruolati sono personalmente obbligati al servizio militare dal giorno dell'arruolamento sino al:

2. 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di eta', per l'Esercito;

3. 31 dicembre dell'anno in cui compiono il trentanovesimo anno di eta', per la Marina; successivamente essi vengono trasferiti di autorita' nei ruoli della forza in congedo dell'Esercito per seguire la sorte della loro classe di nascita;

4. 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di eta', per l'Aeronautica, se trattasi di elementi nominati aiuto specialisti o aiuto specializzati. Tutti gli altri sono trasferiti nella forza in congedo dell'Esercito al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il venticinquesimo anno di eta' o dopo il compimento della ferma di leva, se trattasi di militari collocati in congedo illimitato dopo la data suddetta.

5. Fanno eccezione gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa vincolati ad obblighi speciali, per i quali si applicano le leggi che particolarmente li riguardano.

Art. 10 Modalita' per il soddisfacimento o degli obblighi di servizio

1. L'obbligo del servizio militare si soddisfa parte sotto le armi, salvo le dispense dal compiere la ferma o le esenzioni dai richiami previste dal presente decreto e parte rimanendo a disposizione in congedo illimitato.

Art. 11 Dispensa dal compiere la ferma di leva

1. Non e' ammessa dispensa dal compiere la ferma di leva se non nei casi determinati dalla legge e in quelli per i quali la legge da' espressa facolta' al Ministro per la difesa.

Art. 12 Cancellazione dalle liste di leva di terra degli iscritti nelle liste della leva di mare

1. Nelle liste di leva e' apposta, apposita annotazione a fianco dei nominativi dei giovani che, in possesso dei requisiti prescritti dal precedente articolo 4, sono soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM. Tali giovani sono iscritti nelle note definitive di cui al successivo articolo 13.

Art. 13 Ripristino nella leva di terra degli iscritti nelle liste della leva di mare

1. Sono cancellati dalle note definitive dei giovani soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM, con conseguente annullamento della relativa annotazione nelle liste di leva, gli iscritti:

  1. 1) gia' arruolati nell'Esercito, nell'Aeronautica, nella guardia di finanza - contingente ordinario, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, o comunque incorporati in altri Corpi il cui servizio sia equiparato, per legge, a quello obbligatorio di leva;

  2. 2) specialisti della montagna o soci della Federazione italiana sport invernali, del Club alpino italiano, dell'Alpenverein tesserati da almeno un anno, sempre che sia gli uni che gli altri abbiano svolto specifica attivita' agonistica o professionale nel settore della montagna, comprovata da idonea documentazione, e facciano domanda prima dell'arruolamento al competente ufficio di leva delle capitanerie di porto di prestare servizio nelle truppe alpine e ne siano riconosciuti idonei;

  3. 3) in possesso dei titoli preferenziali per l'assegnazione ai contingenti aeronautici di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

  4. 4) che, all'atto della chiamata alla leva, siano riformati;

  5. 5) per i quali sia dimostrato il difetto di requisito per l'assoggettamento alla leva per l'arruolamento nel CEMM, o che comunque non siano ritenuti atti, per ragioni fisiche o professionali, a prestare servizio nella Marina militare;

  6. 6) per i quali, per motivi di carattere eccezionale, il Ministro per la difesa determini la cancellazione dalle note definitive.

Art. 14 Ruoli del Corpo equipaggi militari in marittimi - Trasferimento dai ruoli di una Forza armata a quelli di altra Forza armata o Corpo armato dello Stato e viceversa

1. Sono compresi nei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi:

  1. 1) gli arruolati volontariamente nel Corpo stesso, prima dell'apertura della leva della loro classe di nascita, compresi gli arruolati volontari nella guardia di finanza - contingente di mare;

  2. 2) gli arruolati di leva nel CEMM.

2. Sono cancellati dai ruoli dell'Esercito e trasferiti nei ruoli del CEMM:

  1. 1) gli iscritti ai corsi di laurea ed i laureati in ingegneria navale e meccanica; i reiscritti ai corsi di laurea in ingegneria navale e meccanica provenienti da altri corsi di laurea; gli iscritti ai corsi di laurea ed i laureati in discipline nautiche o scienze economiche e marittime presso l'Istituto superiore navale di Napoli, che risultino gia' arruolati di leva senza avere ancora prestato servizio di leva alle armi. I rettori delle universita' e il direttore dell'istituto predetto debbono fornire, sessione per sessione, alla Marina militare, su richiesta delle capitanerie di porto, i nomi e le generalita' dei giovani iscritti ai corsi delle facolta' sopraindicate;

  2. 2) coloro i quali, dopo il concorso alla leva per l'arruolamento nell'Esercito o nell'Aeronautica, ottengono di prestare servizio nella Marina o nella guardia di finanza - contingente di mare, ovvero conseguono il requisito di cui al titolo 1-a) del precedente articolo 4.

3. Sono cancellati dai ruoli del CEMM e trasferiti nei ruoli delle forze armate dello Stato:

  1. 1) gli arruolati di leva che, pur essendo riconosciuti idonei, non sono ritenuti atti, per ragioni fisiche o professionali, a prestare servizio nella Marina militare; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito;

  2. 2) i militari di leva del CEMM i quali ottengono, ai sensi delle norme previste dall'ordinamento del CEMM e dello stato giuridico dei sottufficiali, il trasferimento nelle altre forze armate per intraprendervi una carriera;

  3. 3) i militari di leva del CEMM i quali siano riformati, dopo aver prestato servizio per un periodo inferiore a tre mesi; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito;

  4. 4) gli arruolati di leva ed i militari in congedo illimitato, eccedenti ai fabbisogni della Marina militare; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito;

  5. 5) i militari in congedo, forniti di brevetto di pilota civile di secondo e terzo grado, i quali siano trasferiti previo nulla osta del Ministero, nella forza in congedo dell'Aeronautica;

  6. 6) i militari in servizio nella guardia di finanza - contingente di mare, che ottengono il passaggio nel contingente ordinario del Corpo; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito;

  7. 7) i militari in congedo illimitato i quali cessino di avere obbligo di servizio militare marittimo in base alla disposizione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

4. Puo' essere concesso ai militari in congedo del C.E.M.M. il nulla osta per il temporaneo arruolamento in altre Forze armate o Corpi armati dello Stato.

5. I militari di cui al precedente comma restano iscritti nei ruoli del C.E.M.M., a disposizione della Marina militare, fino al compimento del trentaduesimo anno di eta', se arruolati nei Corpi della guardia di pubblica sicurezza o degli agenti di custodia; fino al compimento del trentanovesimo anno di eta', se arruolati nelle altre Forze armate.

6. Puo' essere concesso ai militari in congedo del C.E.M.M., gia' appartenenti alla Guardia di finanza - contingente di mare, il nulla osta per l'arruolamento nel Corpo della guardia di finanza - contingente di mare o ordinario.

7. Quelli che ottengono il nulla osta per l'arruolamento nella Guardia di finanza - contingente di mare, restano iscritti nei ruoli del C.E.M.M.; quelli invece che ottengono il nulla osta per l'arruolamento nel contingente ordinario di detto Corpo sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito.

8. Ai militari in congedo che aspirano a conseguire il grado di ufficiale di complemento in altre Forze annate dello Stato, oppure ad intraprendere la carriera in altra Forza armata o nei Corpi armati dello Stato, puo' essere concesso il nulla osta per la presentazione delle relative domande. Detti militari, qualora ottengano la nomina ad ufficiale o l'ammissione in carriera sono trasferiti nei ruoli delle rispettive Forze armate o Corpi armati.

Art. 15 Iscrizione nei ruoli dell'Esercito degli arruolati nei Corpi armati dello Stato

1. Coloro che si arruolano nella Guardia di finanza - contingente ordinario, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e nel Corpo degli agenti di custodia, sono iscritti nei ruoli matricolari dell'Esercito, previa cancellazione, ove del caso, dalla note definitive dei giovani soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM della Marina militare.

Art. 16 Validita' del servizio prestato presso i Corpi armati dello Stato

1. Il servizio prestato nella Guardia di finanza, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e nel Corpo degli agenti di custodia e' considerato, per ogni effetto come servizio militare, salvo quanto disposto dal successivo art. 83.

2. Il servizio prestato quale allievo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 1 della legge 13 ottobre 1950, n. 913, vale, a tutti gli effetti, come servizio militare di leva.

Art. 17 Espatrio dei soggetti alla leva

1. A nessuna restrizione e' soggetta la concessione del passaporto:

  1. a) ai giovani che espatriano per qualsiasi motivo, anteriormente al 1 gennaio dell'anno in cui compiono il diciassettesimo di eta', i quali regoleranno poi la loro posizione di leva nei modi stabiliti dal successivo articolo 56;

  2. b) ai giovani che espatriano dal 1 gennaio dell'anno in cui compiono il diciassettesimo di eta' fino all'apertura della leva sulla loro classe di nascita, a scopo di lavoro, ovvero per compiere gli studi preparatori per le missioni in uno degli Istituiti cattolici all'estero, a tal uopo riconosciuti, ovvero in qualita' di missionari cattolici.

2. Analogo trattamento viene concesso agli iscritti che si recano all'estero nel periodo anzidetto per compiere un corso di studi presso Istituti superiori a carattere universitarie. In proposito valgono le disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica per gli studenti universitari.

3. Nei casi previsti dalla lettera b), la concessione del passaporto importa di per se stessa l'arruolamento dell'espatriato all'atto del suo concorso alla leva, sempre quando egli si trovi di fatto ancora all'estero. Le autorita' incaricate per il rilascio del passaporto debbono quindi avvertire il titolare che, laddove non si avvalga della facolta' di cui all'art. 56 per far constare una sua eventuale inabilita' al servizio militare, sara', senz'altro, arruolato durante le operazioni di leva sulla propria classe.

4. Non appena l'iscritto sia partito per l'estero, le autorita' preposte alla sorveglianza degli espatri nelle stazioni di confine, nei porti e negli aeroporti di imbarco debbono subito notificare al competente Ufficio di leva, per gli iscritti alla leva per l'arruolamento nell'Esercito o nell'Aeronautica, con ferma di leva di 12 mesi, ovvero all'Ufficio di leva di mare della Capitaneria di porto competente, per gli iscritti nelle note preparatorie delle liste di leva di mare e per gli iscritti nelle liste di leva di mare, le generalita' dell'espatriato e la localita' verso cui e' di retto.

5. La concessione del passaporto ai giovani che intendono recarsi all'estero dopo il 1 gennaio dell'anno in cui compiono il diciassettesimo di eta' per scopi diversi da quelli indicati nella precedente lettera b) e nel secondo comma, oppure dopo l'apertura della leva sulla loro classe, per qualsiasi scopo, e' soggetta alle restrizioni determinate dal regolamento.

Art. 18 Espatrio dei militari in congedo

1. E' libero l'espatrio dei militari che abbiamo compiuto la ferma di leva o siano stati dispensati dal compierla.

2. L'autorita' che sopra intende all'espatrio, non appena il militare sia partito per l'estero, e' tenuta a notificare al competente comando del Distretto militare, se trattasi di militare dell'Esercito, al comando della Capitaneria di porto competente, se trattasi di militare della Marina, ovvero al competente comando di Regione aerea, se trattasi di militare dell'Aeronautica, le generalita', la data di partenza e la localita' verso la quale e' diretto l'espatriato.

Art. 19 Sospensione della facolta' di espatriare

1. La facolta' di espatriare, consentita agli iscritti di leva ed ai militari in congedo per effetto delle disposizioni contenute negli articoli precedenti, puo', in circostanze eccezionali, essere temporaneamente sospesa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa.