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Sez. 1, Sentenza n. 4102 del 06/07/1995 Cc. (dep. 23/11/1995) Rv. 202885 - 01

Pena - Applicazione - Concorso di reati | Pene condonate o condonabili - Scorporo dal cumulo materiale - Necessità che preceda il cumulo giuridico.
Stato
decisa il 1995-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202885-01

Pena - Applicazione - Concorso di reati

Nel determinare, ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen., la pena da eseguire nel caso di esistenza, a carico del medesimo soggetto, di pene temporanee detentive concorrenti, il giudice dell'esecuzione, in osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 70 e 80 cod. pen., deve dapprima scorporare dal cumulo materiale la somma delle pene estinte per indulto, in quanto non più concretamente eseguibili in riferimento ai singoli reati, e solo successivamente applicare il criterio moderatore del cumulo giuridico, ponendosi detto criterio solo come temperamento del coacervo di pene eseguende.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 78, Cod. Pen. art. 80, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 663, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 663 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)