Sez. 3, Ordinanza n. 7636 del 24/05/2002 (Rv. 554701 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Pregiudiziale comunitaria (art. 234 - ex art. 177 - del Trattato istitutivo) - Ordinanza di rinvio alla Corte di giustizia e di sospensione del giudizio in corso - Impugnabilità con il regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
L'ordinanza con cui il giudice di merito solleva in via incidentale una questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 ("olim" art. 177) del Trattato istitutivo della Comunità europea, disponendo conseguentemente la trasmissione degli atti alla Corte di giustizia e la sospensione del giudizio in corso davanti a lui, non è impugnabile con il regolamento di competenza, essendo estranea, al controllo che la Corte di cassazione svolge sui provvedimenti di sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., la verifica della correttezza giuridica delle premesse interpretative alla base dell'investitura dell'organo di giustizia comunitaria, restando salvo il sindacato che, su tali premesse, il giudice di legittimità esercita in sede di ricorso ordinario contro la decisione assunta a conclusione del giudizio di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Legge 03/11/1992 num. 454, Legge 16/06/1998 num. 209, Legge 13/03/1958 num. 204
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)