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Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri

Testo in vigore al

Art. 7

1. Le lavoratrici, alle quali e' applicabile il divieto di cui all'art. 5, nel caso di gravi complicanze della gestazione o per preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, hanno facolta' di assentarsi dal lavoro dal giorno della presentazione del certificato medico di certa gravidanza, previo controllo dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 8

1. Alle lavoratrici di cui all'art. 1 spetta l'assistenza di parto dell'Istituto presso il quale sono assicurate per il trattamento di malattia, anche quando sia stato interrotto il rapporto di lavoro, purche' la gravidanza abbia avuto inizio quando tale rapporto era ancora sussistente.

2. Le lavoratrici gestanti possono sottoporsi a visite sanitarie periodiche gratuite a cura dell'Istituto presso il quale sono assicurate. L'Ispettorato del lavoro ha facolta' di controllo.

Art. 9

1. Il datore di lavoro deve dare alle lavoratrici madri soggette al divieto previsto dall'art. 5 e che allattano direttamente i propri bambini, per un anno dalla nascita di questi, due periodi di riposo durante la giornata per provvedere all'allattamento.

2. Detti riposi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19 della legge 16 aprile 1934, n. 653, per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli. Essi hanno la durata di un'ora ciascuno e comportano il diritto per la donna di uscire dall'azienda quando il datore di lavoro non abbia messo a disposizione la camera di allattamento e l'asilo nido di cui all'art. 11, oppure gli stessi siano ubicati fuori dell'azienda, oppure quando l'orario di inizio e di cessazione del lavoro non consenta di trasportare il bambino nella camera di allattamento o nell'asilo nido.

3. Quando invece il datore di lavoro abbia messo a disposizione la camera di allattamento e l'asilo nido, i periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno, ed in tal caso la donna non ha diritto ad uscire dall'azienda.

Art. 10

1. I periodi di riposo per l'allattamento si reputano ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.

Art. 12

1. La camera di allattamento deve rispondere alle norme igieniche, essere convenientemente arredata e tenuta in stato di scrupolosa pulizia e provvista di acqua.

2. Alla camera di allattamento deve essere adibito personale idoneo per la custodia dei bambini durante le ore di lavoro delle madri.

Art. 13

1. Gli asili nido, oltre a rispondere alle norme relative alla tutela della infanzia, devono essere tecnicamente attrezzati per assicurare la custodia dei bambini durante l'orario di lavoro delle madri, secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Ispettorato del lavoro. Agli asili nido deve essere adibito personale in possesso dei requisiti didattici per l'assistenza e l'educazione della prima infanzia.

Titolo II. Trattamento economico.

Art. 14

1. Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, ai sensi degli articoli 5 e 6 della presente legge, deve essere computato nell'anzianita' di servizio e ai fini della tredicesima mensilita' e delle ferie.

Art. 15

1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui e' previsto, a norma del precedente art. 3, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennita' previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.

Art. 16

1. La ripresa del lavoro, da parte della donna che sia stata assente in virtu' delle disposizioni della presente legge, determina di diritto lo scioglimento, senza eventuale preavviso ed indennita', del rapporto di lavoro della persona assunta in sua sostituzione, purche' a questa sia stata data notizia, all'atto dell'assunzione, del carattere provvisorio del suo servizio.

Art. 17

1. Le lavoratrici dipendenti da privati datori di lavoro, salvo i particolari trattamenti previsti per talune categorie dagli articoli successivi, hanno diritto ad una indennita' giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 5 e 6 della presente legge. Tale indennita' e' comprensiva di ogni altra indennita' spettante per malattia.

2. Le indennita' di cui al precedente comma sono corrisposte:

  1. a) dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, per le lavoratrici non considerate dalla successiva lettera b);

  2. b) dagli altri Istituti, Enti o Casse che provvedono alla assicurazione obbligatoria; contro le malattie, per le lavoratrici ad essi iscritte.

3. L'indennita' giornaliera e' corrisposta con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

4. I periodi di malattia determinata da gravidanza o puerperio non sono computabili agli effetti della durata prevista da leggi, da regolamenti o da contratti per il trattamento normale di malattia.

5. Nulla e' innovato per il trattamento economico delle dipendenti dagli Uffici e dalle Aziende dello Stato, Regioni, Province, Comuni o da altri Enti pubblici.

Art. 18

1. Agli effetti della determinazione della misura delle indennita' previste dall'articolo precedente si intende per retribuzione:

  1. a) per quanto riguarda le operaie, la retribuzione media globale giornaliera per otto ore, percepita nei due periodi di paga immediatamente precedenti a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'assenza;

  2. b) per quanto riguarda le impiegate, l'importo totale della retribuzione nel mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'assenza.

2. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Art. 20

1. Alle lavoratrici che si avvalgono della facolta' di cui all'art. 7 della presente legge e' dovuto il trattamento economico normale stabilito in caso di malattia per il periodo non rientrante in quello di interdizione del lavoro precedente il parto.

Art. 21

1. L'aborto spontaneo o terapeutico, escluso quello procurato, e' considerato a tutti gli effetti come malattia prodotta dallo stato di gravidanza o di puerperio.

Art. 22

1. E' dovuta alle lavoratrici agricole di cui all'articolo 1 della presente legge, non aventi qualifica impiegatizia, oltre l'assistenza completa, di parto, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni, una indennita' una tantum nella misura sottoindicata a fianco di ciascuna categoria:

  1. 1°) salariate fisse, assimilate, obbligate e braccianti o compartecipanti permanenti, lire 35.000;.

  2. 2°) braccianti o compartecipanti abituali, lire 35 mila;

  3. 3°) braccianti o compartecipanti occasionali, lire 25.000;

  4. 4°) braccianti o compartecipanti eccezionali, lire 20.000;

2. L'indennita' di cui sopra sara' corrisposta in due rate, delle quali la prima all'inizio del periodo di interdizione obbligatoria del lavoro e la seconda successivamente al parto.

Art. 23

1. Per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione degli articoli 17 e 22 della presente legge e' dovuto dai datori di lavoro agli Istituti, Enti o Casse tenuti, secondo la rispettiva competenza, ai sensi degli articoli stessi, a corrispondere il trattamento economico di maternita', un contributo supplementare sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle seguenti misure:

  1. 1°) per quelli rientranti, ai sensi dell'articolo 17, lettera a) e dell'articolo 22, nella competenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie:

    1. a) dello 0,53 per cento sulla retribuzione per il settore dell'industria;

    2. b) dello 0,31 per cento sulla retribuzione per il settore del commercio; c) dello 0,20 per cento sulla retribuzione per il
      settore del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;

    3. d) di lire 2,43 per ogni giornata di uomo e di lire 1,95 per ogni giornata di donna o ragazzo per i salariati fissi; di lire 2,95 per ogni giornata di uomo e di lire 2,32 per ogni giornata di donna o ragazzo per i giornalieri di campagna e compartecipanti per il settore dell'agricoltura.
      Il contributo e' dovuto per ogni giornata di lavoro accertata ai fini dei contributi unificati in agricoltura, di cui al decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 e successive modificazioni, ed e' riscosso unitamente ai contributi predetti;

    4. e) di lire 32 settimanali per gli apprendisti di qualunque ne categoria o settore. Per quelli non rientranti in nessuno dei settori o categorie di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) l'appartenenza ad uno dei settori o categorie predetti e' determinata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

  2. 2°) Per quelli rientranti nella competenza degli Istituti, Enti o Casse di cui all'articolo 17, lettera b)

    1. a) dello 0,15 per cento sulla retribuzione per i giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "Giovanni Amendola";

    2. b) dello 0,53 per cento sulla retribuzione per i lavoratori iscritti all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

    3. c) dello 0,50 per cento sulla retribuzione per i lavoratori iscritti alla Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali;

    4. d) dello 0,53 per cento sulla retribuzione per i lavoratori iscritti alle Casse di soccorso di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni, fatta eccezione per il personale addetto alle autolinee extraurbane in concessione iscritto alle Casse di soccorso istituite per effetto della legge 22 settembre 1960, n. 1054, per le quali il contributo previsto a carico dei datori di lavoro dall'articolo 2, n. 2°), dei rispettivi statuti e' comprensivo dell'onere derivante dalla erogazione del trattamento economico per le lavoratrici madri.

2. Riguardo al versamento del contributo, alle trasgressioni degli obblighi relativi ed a quanto altro concerne il contributo medesimo, si applicano, salvo quanto disposto al precedente n. 1), lettera d), le norme relative ai contributi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

3. Le eventuali eccedenze fra il gettito dei contributi previsti ai precedenti nn. 1°) e 2°) ed il fabbisogno per le prestazioni economiche di cui agli articoli 17 e 22 saranno devolute nell'ambito di ciascun Istituto, Ente o Cassa, all'assicurazione obbligatoria contro le malattie con particolare riguarda agli oneri sostenuti per i ricoveri in caso di parto, anche eutocico, e per le prestazioni sanitarie comunque connesse allo stato di gravidanza e puerperio.

Art. 24

1. L'assicurazione per la nuzialita' e natalita', istituita con regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, e' soppressa a decorrere dal 1 gennaio 1951.

2. A partire dalla stessa data, il relativo contributo previsto dalle tabelle A, B, C, D ed E, allegate al regio decreto-legge citato, e' dovuto a favore dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani.

3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale continuera' ad effettuare la riscossione del contributo predetto con i sistemi di accertamento e di riscossione attualmente in vigore, e ne versera' l'importo, senza carico di spesa, all'Ente nazionale di assistenza orfani lavoratori italiani, secondo le modalita' da convenirsi tra i due Istituti.

Titolo III. Disposizioni particolari per le lavoratrici a domicilio e per le addette ai servizi familiari.

Art. 25

1. In attesa del provvedimento di cui all'art. 2 alle lavoratrici a domicilio che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri e alle addette ai servizi familiari e' dovuto, in caso di parto, un assegno di maternita' di lire 12.000.

2. In caso di aborto spontaneo o terapeutico, l'assegno e' dovuto nella misura di lire 7000.

3. Gli assegni di cui ai precedenti commi sono corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.8

Art. 26

1. Per aver diritto agli assegni di cui all'articolo precedente debbono risultare dovuti dal datore di lavoro, anche se non versati, almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data del parto.

2. Per gli eventi che si verificano entro il 30 giugno 1951, il
diritto all'assegno sussiste qualora risultino dovuti dal datore di lavoro, anche se non versati, almeno 26 contributi settimanali.1

3. Gli assegni di cui all'articolo precedente non sono dovuti qualora
la lavoratrice abbia diritto alle prestazioni previste dai precedenti articoli 17 e 22.8

Art. 27

1. Per la copertura dell'onere relativo agli assegni di cui all'art. 25, i datori di lavoro sono tenuti a versare all'I.N.P.S. i contributi nella misura appresso indicata:

  1. 1) lavoratori a domicilio, lire 10 per settimana,;

  2. 2) addetti ai servizi familiari:

    1. A) comuni con oltre 100.000 abitanti:

  3. 3) uomini a servizio intero, lire 10,50 per settimana;

  4. 4) uomini a mezzo servizio, lire 8 per settimana;

  5. 5) donne a servizio intero, lire 5,50 per settimana;

  6. 6) donne a mezzo servizio, lire 3 per settimana.

    1. B) comuni con non oltre 100.000 abitanti:

  7. 7) uomini a servizio intero, lire 8 per settimana;

  8. 8) uomini a mezzo servizio, lire 8 per settimana;

  9. 9) donne a servizio intero, lire 3 per settimana;

  10. 10) donne a mezzo servizio, lire 3 per settimana.

2. La riscossione del contributo e' effettuata con le modalita' stabilite per i contributi dovuti per gli stessi lavoratori ai sensi dell'art. 6 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.8