Codici penali militari di pace e di guerra
Testo in vigore al
Art. 160 Uccisione, danneggiamento o dispersione di animali adibiti come mezzo militare di comunicazione
1. Chiunque uccide o deteriora colombi viaggiatori o altri animali adibiti al servizio militare di comunicazione, o ne cagiona la dispersione, o in qualsiasi altro modo interrompe il servizio militare di comunicazione o di segnalazione eseguito con tali mezzi, e' punito con la reclusione militare da uno a sette anni.
2. Se il fatto e' commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a un anno.
Art. 161 Distruzione, danneggiamento o ritardata navigazione di navi mercantili o di aeromobili civili
1. Chiunque distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi mercantili o aeromobili civili, comunque destinati ai trasporti o alle pubbliche comunicazioni, ovvero ne ritarda la navigazione, e' punito con la reclusione militare non inferiore a un anno; e, se dal fatto e' derivato pericolo per la vita delle persone, con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.
2. Se il fatto e' commesso per colpa, la reclusione militare e' da uno a sette anni.
3. Se il fatto e' commesso durante il viaggio della nave o dell'aeromobile, ovvero all'estero, le pene suindicate sono aumentate.
4. Se il colpevole e' l'armatore o il capitano o altra persona dell'equipaggio, le pene medesime sono aumentate dalla meta' a due terzi.
Capo XI. Dell'inadempimento e della frode in forniture militari
Art. 162 Inadempimento di contratti di forniture militari
1. Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura o di appalto, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere destinate ai bisogni delle forze armate dello Stato, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
2. Se la fornitura e' soltanto ritardata, si applica la reclusione da tre a dieci anni.
3. Se il fatto e' commesso per colpa, si applica la reclusione militare da uno a sette anni.
4. Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, allorche' essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno cagionato l'inadempimento del contratto di fornitura.
Art. 163 Frode in forniture, militari
1. Chiunque commette frode nella specie, qualita' o quantita' delle cose od opere indicate nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
2. Se dalla frode e' derivato grave nocumento alla salute dei combattenti ovvero alle operazioni militari, la pena e' dell'ergastolo; e, se ricorrono inoltre circostanze di particolare gravita', della morte con degradazione.38a
Capo XII. Disposizioni relative all'uso dell'uniforme e dei distintivi militari
Art. 164 Uso indebito dell'uniforme e dei distintivi militari
1. Chiunque abusivamente porta in pubblico l'uniforme o i segni distintivi di grado delle forze armate dello Stato italiano, e' punito con la reclusione militare fino a un anno.
2. Se il colpevole e' un militare, si applica la reclusione militare da sei mesi a due anni.
Titolo quarto. Dei reati contro le leggi e gli usi della guerra
Capo I. Disposizioni generali
Art. 165 Applicazione della legge penale militare di guerra in relazione ai conflitti armati
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano in ogni caso di conflitto armato, indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra.
2. Ai fini della legge penale militare di guerra, per conflitto armato si intende il conflitto in cui una almeno delle parti fa uso militarmente organizzato e prolungato delle armi nei confronti di un'altra per lo svolgimento di operazioni belliche.
3. In attesa dell'emanazione di una normativa che disciplini organicamente la materia, le disposizioni del presente titolo si applicano alle operazioni militari armate svolte all'estero dalle forze armate italiane.
Art. 166 Esecuzione delle condanne contro militari nemici
1. La esecuzione delle condanne pronunciate da tribunali militari di guerra italiani contro militari nemici o altre persone appartenenti alle forze armate nemiche, ovvero contro abitanti del territorio dello Stato nemico occupato dalle forze armate italiane, non e' differita a' termini dell'articolo 29, salvo che sia diversamente disposto con accordi fra lo Stato italiano e lo Stato a cui appartengono i condannati.
2. Ove le condanne debbano eseguirsi, nella esecuzione si osservano le norme stabilite dal codice penale militare di pace sulla sostituzione delle pene; sostituendo per i militari le pene militari alle comuni, e per i non militari le pene comuni alle militari.
Capo II. Degli atti illegittimi o arbitrari di ostilita'
Art. 167 Atti di ostilita' commessi da persone diverse dai legittimi belligeranti
1. Chiunque compie atti di guerra contro lo Stato italiano o a danno delle sue forze armate od opere o cose militari, senza avere la qualita' di legittimo belligerante, e' punito, se il fatto non e' preveduto come reato da una speciale disposizione di legge, con la pena di morte mediante fucilazione nel petto.38a
2. Se ricorrono particolari circostanze, che attenuano l'entita' del fatto o la responsabilita' del colpevole, si applica la reclusione militare non inferiore a cinque anni.
Art. 168 Prolungamento arbitrario delle ostilita'
1. Il comandante, che, fuori dei casi di necessaria reazione o, comunque, senza giustificato motivo, prolunga le ostilita', dopo aver ricevuto comunicazione ufficiale di una sospensione d'armi, di un armistizio o della conclusione della pace, e' punito con la reclusione militare non inferiore a dieci anni.
Art. 169 Omissione di provvedere alla cessazione delle ostilita'
1. Il comandante, che, avendo ricevuto comunicazione ufficiale di una sospensione d'armi, di un armistizio o della conclusione della pace, omette per colpa, di disporre prontamente che le forze militari dipendenti dal suo comando cessino dalle ostilita', e' punito, per cio' solo, con la reclusione militare da uno a dieci anni.
Art. 170 Violazione della sospensione d'armi o dell'armistizio
1. Il comandante, che, fuori dei casi di necessaria reazione o, comunque, senza giustificato motivo, commette, durante la sospensione d'armi o l'armistizio, atti di ostilita' contro il nemico, con il quale fu stipulata la sospensione d'armi o l'armistizio, e' punito con la reclusione militare non inferiore a dieci anni.
2. La pena e' della morte mediante fucilazione nel petto, se gli atti hanno esposto lo Stato alla ripresa delle ostilita'.38a
Art. 171 Passaggio arbitrario delle linee dell'armistizio
1. Chiunque, senza autorizzazione, passa o tenta di passare le linee dell'armistizio, e' punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.
Art. 172 Atti ostili contro uno Stato neutrale o alleato
1. Il comandante, che, senza l'autorizzazione del Governo, o fuori dei casi di necessita', compie atti ostili contro uno Stato neutrale o alleato, e' punito con la reclusione militare da tre a dieci anni.
2. Se gli atti ostili sono tali da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini ovunque residenti, o chiunque goda della protezione delle leggi dello Stato, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni la pena e' della reclusione militare da cinque a dodici anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le ritorsioni o le rappresaglie, la pena e' della reclusione militare da sette a quindici anni.
3. Se gli atti sono tali da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, si applica la reclusione militare non inferiore a dodici anni.
4. Se, per effetto degli atti ostili, la guerra avviene, ovvero e' derivato incendio o devastazione o la morte di una o piu' persone, la pena e' della morte mediante fucilazione nel petto.38a
5. La condanna importa la rimozione.
Art. 173 Eccesso colposo
1. Nei casi indicati dagli articoli 168, 170 e 172, se il comandante eccede colposamente i limiti della autorizzazione o della necessita', alla pena di morte e' sostituita la reclusione militare non inferiore a cinque anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi; ferma la pena accessoria della rimozione.38a
Capo III. Degli atti illeciti di guerra
Sezione I. Dell'abuso dei mezzi per nuocere al nemico
Art. 174 Comandante che ordina o autorizza l'uso di mezzi di guerra vietati
1. Il comandante di una forza militare, che, per nuocere al nemico, ordina o autorizza l'uso di alcuno dei mezzi o dei modi di guerra vietati dalla legge o dalle convenzioni internazionali, o comunque contrari all'onore militare, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni, salvo che il fatto sia preveduto come reato da una speciale disposizione di legge.
2. Se dal fatto e' derivata strage, si applica la reclusione non inferiore a dieci anni.
Art. 175 Uso di mezzi di guerra vietati, da parte di persona diversa dal comandante
1. Le pene stabilite dall'articolo precedente si applicano anche a chiunque, per nuocere al nemico, adopera mezzi o usa modi vietati dalla legge o dalle convenzioni internazionali, o comunque contrari all'onore militare. Tuttavia, la pena puo' essere diminuita.
Art. 176 Rappresaglie ordinate fuori dei casi preveduti dalla legge
1. Il comandante, che ordina di eseguire atti di ostilita' a titolo di rappresaglia fuori dei casi in cui questa e' consentita dalla legge o dalle convenzioni internazionali, o non ne ordina la cessazione quando ha ricevuto comunicazione ufficiale che l'avversario ha dato riparazione del fatto illecito, e' punito con la reclusione militare da tre a dieci anni.
Art. 177 Violenza proditoria. Resa a discrezione
1. Chiunque, violando la legge o le convenzioni internazionali, usa proditoriamente violenza a una persona appartenente allo Stato nemico, e' punito con la reclusione da uno a quindici anni, se dal fatto e' derivata una lesione personale, e con l'ergastolo, se dal fatto e' derivata la morte.
2. Le stesse pene si applicano, se la violenza e' usata, ancorche' non proditoriamente, sopra la persona di un nemico, che si sia arreso a discrezione.
Art. 178 Comandante che omette il preavviso in caso di bombardamento
1. E' punito con la reclusione militare fino a tre anni il comandante delle forze di investimento, che, fuori del caso di necessita' delle operazioni militari, omette, prima di cominciare il bombardamento, di fare quanto e' possibile per darne comunicazione alle Autorita' della piazza nemica, a norma della legge o delle convenzioni internazionali.
Art. 179 Comandante che omette di adottare provvedimenti per la protezione di edifici, luoghi e cose che devono essere rispettati
1. E' punito con la reclusione militare fino a tre anni il comandante delle forze d'investimento, che omette di adottare i provvedimenti preveduti dalla legge o dalle convenzioni internazionali per assicurare il rispetto:
1° degli ospedali e di ogni altro edificio o luogo di ricovero o cura di infermi o feriti, di formazioni sanitarie mobili o di stabilimenti fissi per il servizio sanitario, di navi-ospedale, di navi ospedaliere, di aeromobili sanitari addetti al servizio militare, di monumenti storici o di edifici destinati alle scienze, alle arti, alla beneficenza o all'esercizio di un culto, quando essi non siano in pari tempo adoperati a fini militari e siano designati mediante i segni distintivi preveduti dalle convenzioni internazionali o, comunque, preventivamente comunicati al nemico, e facilmente visibili anche a grande distanza e a quota elevata;
2° dei beni degli Stati neutrali e delle sedi delle loro rappresentanze diplomatiche o consolari, quando non vengano usati a fini militari e siano individuati dalla loro bandiera nazionale, visibile anche a grande distanza e a quota elevata.
2. La stessa pena si applica al comandante della piazza investita, che omette di designare gli ospedali, i luoghi, i monumenti e gli edifici predetti mediante segni visibili, comunicati al comandante delle forze assedianti a norma della legge o delle convenzioni internazionali.
Art. 180 Uso indebito di segni e distintivi di protezione e di bandiere
1. E' punito con la reclusione militare fino a sette anni chiunque usa indebitamente:
1° i segni distintivi legalmente adottati per assicurare il rispetto e la protezione degli ospedali, dei luoghi, delle formazioni, degli stabilimenti, dei monumenti, degli edifici e dei beni, indicati nell'articolo precedente;
2° i segni distintivi della Croce Rossa, delle altre associazioni di soccorso autorizzate, delle navi-ospedale, delle navi ospedaliere o delle rispettive imbarcazioni, e degli aeromobili sanitari adibiti al servizio militare;
3° i distintivi internazionali di protezione;
4° la bandiera parlamentare.
2. La stessa pena si applica a chiunque usa indebitamente bandiere, insegne o uniformi militari diverse da quelle nazionali.