Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17335 del 03/07/2018 (Rv. 650237 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Concorso di colpa della vittima nella causazione del danno - Vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
Il motivo di ricorso per cassazione fondato sull'erronea valutazione del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è inammissibile ove il ricorrente ometta di indicare in quale fase e in quali termini abbia sollevato la relativa questione nel giudizio di merito secondo quanto imposto dall'art. 366, n. 3 c.p.c., con conseguente irrilevanza del fatto che la questione sia astrattamente rilevabile d'ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 5, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)