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Sez. 4, Sentenza n. 35207 del 11/07/2003 Cc. (dep. 04/09/2003) Rv. 225962 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - DECISIONE | Incompetenza del G.I.P. - Effetti della dichiarazione - Limiti di efficacia.
Stato
decisa il 2003-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225962-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - DECISIONE

Qualora la Corte di cassazione, in sede di ricorso contro ordinanza del Tribunale del riesame che abbia confermato la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP, riconosca l'incompetenza per territorio di quest'ultimo, la declaratoria d'incompetenza e l'indicazione del GIP competente, pur vincolanti per i GIP interessati, non producono l'effetto definitivo di cui all'art. 25 cod. proc. pen., ma (essendo emesse allo stato degli atti e in sostituzione della dichiarazione di incompetenza che avrebbe dovuto pronunziare, ex art. 291 secondo comma e 22 primo comma cod. proc. pen., il GIP che ordinò la misura coercitiva), hanno la limitata efficacia stabilita dall'art. 22 secondo comma stesso codice. Il provvedimento del GIP incompetente conserva tuttavia la propria efficacia nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 27 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 22 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 25 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)