Codice civile
Testo in vigore al
Art. 286 Legittimazione domandata dall'ascendente
1. La domanda di legittimazione di un figlio naturale riconosciuto puo' in caso di morte del genitore essere fatta da uno degli ascendenti legittimi di lui, se il genitore non ha comunque espressa una volonta' in contrasto con quella di legittimare.
Art. 287 Legittimazione in base alla procura per il matrimonio
1. Nei casi in cui e' consentito di celebrare il matrimonio per procura, quando concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio la legittimazione dei figli naturali con provvedimento del giudice puo' essere domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non pote' essere celebrato per la sopravvenuta morte del mandante.
2. Quando i figli non sono stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione e' necessario che dalla procura risulti la volonta' di riconoscerli o di legittimarli.
Art. 288 Procedura
1. La domanda di legittimazione accompagnata dai documenti giustificativi deve essere diretta al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.
2. Il tribunale, sentito il pubblico ministero, accerta la sussistenza delle condizioni stabilite negli articoli precedenti e delibera, in camera di consiglio, sulla domanda di legittimazione.
3. Il pubblico ministero e la parte possono, entro venti giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte d'appello. Questa, richiamati gli atti dal tribunale, delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
4. In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda e' annotata in calce all'atto di nascita del figlio.
Art. 289 Azioni esperibili dopo la legittimazione
1. La legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce l'azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimato per la mancanza delle condizioni indicate nel numero 1) dell'articolo 284, negli articoli 285, 286 e 287, ferma restando la disposizione dell'articolo 263.
2. Se manca la condizione indicata nel numero 3) dello articolo 284 la contestazione puo' essere promossa soltanto dal coniuge del quale e' mancato l'assenso.
Art. 290 Effetti e decorrenza della legittimazione per provvedimento del giudice
1. La legittimazione per provvedimento del giudice produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data del provvedimento e nei confronti del genitore riguardo al quale la legittimazione e' stata concessa.
2. Se il provvedimento interviene dopo la morte del genitore, gli effetti risalgono alla data della morte, purche' la domanda di legittimazione non sia stata presentata dopo un anno da tale data.
Titolo VIII. Dell'adozione
Capo I. Dell'adozione e dei suoi effetti
Art. 291 Condizioni
1. L'adozione e' permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'eta' di coloro che intendano adottare.
2. Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale puo' autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'eta' di trenta anni, ferma restando la differenza di eta' di cui al comma precedente.
Art. 292
IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art. 293 Divieto d'adozione di figli nati fuori del matrimonio
1. I figli nati fuori del matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori.
2. Non puo' tuttavia essere dichiarata la nullita' della adozione se, al momento in cui questa avvenne, la qualita' di figlio naturale dell'adottato non risultava da riconoscimento o da dichiarazione giudiziale.
3. Se l'adottato e' un figlio naturale non riconoscibile, puo' essere sempre dichiarata la nullita' dell'adozione.
Art. 294 Pluralita' di adottati o di adottanti
1. E' ammessa l'adozione di piu' persone, anche con atti successivi.
2. Nessuno puo' essere adottato da piu' d'una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.
Art. 295 Adozione da parte del tutore
1. Il tutore non puo' adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento.
Art. 296 Consenso per l'adozione
1. Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando.
2. Se l'adottando non ha compiuto la maggiore eta' il consenso e' dato dal suo legale rappresentante.
3. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici, deve essere personalmente sentito.
Art. 297 Assenso del coniuge o dei genitori
1. Per l'adozione e' necessario l'assenso dei genitori dello adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dello adottando, se coniugati e non legalmente separati.
2. Quando e' negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dello adottante, puo', ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la potesta' o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale puo' pronunziare l'adozione quando e' impossibile ottenere l'assenso per incapacita' o irreperibilita' delle persone chiamate ad esprimerlo.
Art. 298 Decorrenza degli effetti dell'adozione
1. L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia.
2. Finche' il decreto non e' emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.
3. Se l'adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell'emanazione del decreto, si puo' procedere al compimento degli atti necessari per l'adozione.
4. Gli eredi dell'adottante possono presentare alla corte memorie e osservazioni per opporsi all'adozione.
5. Se l'adozione e' ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.
Art. 299 Cognome dell'adottato
1. L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo aggiunge al proprio.
2. L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata.
3. Se l'adozione e' compiuta da entrambi i coniugi, l'adottato assume il cognome del marito.
4. Se l'adozione e' compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.
Art. 300 Diritti e dovevi dell'adottato
1. L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge.
2. L'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato ne' tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge.
Art. 301 Potesta' e amministrazione dei beni dell'adottato
1. La potesta' sull'adottato e il relativo esercizio spettano all'adottante.
2. L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147.
3. Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore eta' dell'adottato, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma puo' impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore, con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'articolo 382.
Art. 302 Inventario
1. L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato minorenne e trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese dalla data del decreto di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X di questo libro.
2. L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele puo' essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni.
Art. 303 Cessazione della potesta' dell'adottante
1. Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della potesta', il tribunale, su istanza dello adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, puo' dare i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potesta' sia ripreso dai genitori.
Art. 304 Diritti di successione
1. L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione.
2. I diritti dell'adottato nella successione dell'adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II.
Art. 305 Revoca dell'adozione
1. L'adozione si puo' revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti.
Art. 306 Revoca per indegnita' dell'adottato
1. La revoca dell'adozione puo' essere pronunziata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della liberta' personale non inferiore nel minimo a tre anni.
2. Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione puo' essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredita' in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.