Sez. 6, Sentenza n. 3460 del 11/12/1978 Ud. (dep. 04/04/1979) Rv. 141717 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - MOTIVAZIONE - VALUTAZIONE DI TUTTI GLI ELEMENTI DI CUI ALL'ART 133 COD PEN - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE DI UN SOLO ELEMENTO (PRECEDENTI PENALI) - SUFFICIENZA.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - MOTIVAZIONE - VALUTAZIONE DI TUTTI GLI ELEMENTI DI CUI ALL'ART 133 COD PEN - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE DI UN SOLO ELEMENTO (PRECEDENTI PENALI) - SUFFICIENZA.*
Ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche non e necessario che il giudice prenda in considerazione tutti i criteri indicati dall'art 133 cod pen, ivi compreso il comportamento processuale, ma basta che prenda in considerazione quelli tra i suddetti elementi di valutazione che ritiene prevalenti, come ad esempio i precedenti penali dell'imputato.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)