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Sez. 2, Sentenza n. 3225 del 18/02/2015 (Rv. 634334 - 01)

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - NEGATORIA - LEGITTIMAZIONE | Passiva - Dell'autore della turbativa che non sia il proprietario del fondo che si pretende dominante - Integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario - Necessità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634334-01

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - NEGATORIA - LEGITTIMAZIONE

In tema di "actio negatoria servitutis", qualora l'azione sia proposta nei confronti del conduttore del fondo dominante non è configurabile, salvo il caso che dalla condanna possa derivare una modificazione del bene, un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti del proprietario, dovendosi ritenere, se la pretesa sia diretta ad imporre al presunto autore della turbativa o della molestia, diverso dal proprietario, un dovere di astensione, che ricorra solo una situazione di comunanza di causa, in sé idonea a legittimare la chiamata del terzo ex art. 106 cod. proc. civ., sicché ove emerga, dalla verifica processuale, che l'originario convenuto in giudizio non era titolato a resistervi, la domanda va respinta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)