Sez. 1, Sentenza n. 1661 del 27/06/1962 (Rv. 252651 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA - MENZIONE DEL RILASCIO DELLA PROCURA - SUFFICIENZA - TRASCRIZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI DEL RICORRENTE E DEL DIFENSORE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA - MENZIONE DEL RILASCIO DELLA PROCURA - SUFFICIENZA - TRASCRIZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI DEL RICORRENTE E DEL DIFENSORE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Ai fini della ammissibilita del ricorso per Cassazione e sufficiente che nella copia notificata alla controparte sia data notizia del rilascio della procura al difensore, e tale finalita deve ritenersi raggiunta ancorche nella trascrizione nella copia della delega sia stato omesso di riportare la sottoscrizione della parte e la firma di autentica del difensore. (Conf 3290/60, 593/58, V 2453/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)