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Sez. 2, Sentenza n. 2303 del 10/08/1964 (Rv. 303459 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - FASI DI COGNIZIONE SOMMARIA E DI MERITO - PASSAGGIO DALLA PRIMA ALLA SECONDA - DOMANDA ESPRESSA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1964-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/303459-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - FASI DI COGNIZIONE SOMMARIA E DI MERITO - PASSAGGIO DALLA PRIMA ALLA SECONDA - DOMANDA ESPRESSA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Nel giudizio di denunzia di nuova opera il passaggio dalla prima fase a cognizione sommaria della seconda fase, costituita da un ordinario giudizio di merito avviene in ogni caso, quali che siano i provvedimenti contingenti adottati, e senza che, dopo la chiusura della prima fase sia necessario proporre una nuova domanda, essendo sufficiente quella proposta inizialmente con il ricorso di denuncia della nuova opera. (V 2593/63; 737/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 689

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)