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Sez. L, Sentenza n. 7596 del 28/03/2007 (Rv. 596208 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE | Indennità di buonuscita - Retribuzione di risultato e voci retributive collegate al raggiungimento di specifici risultati o obiettivi - Esclusione dal trattamento fisso e continuativo - Fondamento - Fattispecie relativa all'"assegno di garanzia retributiva" corrisposto dall'INPS ai propri dipendenti.
Stato
decisa il 2007-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596208-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE

Ai fini della determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici, l'art.3, comma 57, della legge n. 537 del 1993, come autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 226, della legge n.266 del 2005, esclude dal trattamento fisso e continuativo la retribuzione di risultato ed altre voci retributive comunque collegate al raggiungimento di specifici risultati o obiettivi (affermando il principio di cui in massima in controversia promossa da dipendente dell'INPS, la S.C ha confermato la decisione della corte territoriale, dichiarando inammissibili le censure dell'istituto ricorrente, in ordine all' "assegno di garanzia retributiva", per non aver assolto l'onere di criticare, sotto il profilo della violazione delle regole sull'interpretazione del vizio di motivazione, l'accertamento di fatto secondo cui, in base alla contrattazione collettiva integrativa che, diversamente dai contratti nazionali del settore pubblico, non poteva essere conosciuta dal giudice di legittimità, l'assegno in questione avesse assunto natura di componente fisso e continuativo della retribuzione, parametrato alla qualifica e funzionale al mantenimento del livello retributivo acquisito).

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 3 com. 57 CORTE COST., Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 226 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)