DECISIONE del 16 gennaio 1969 relativa all'installazione dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (69/13/Euratom/CECA/CEE)
Testo in vigore al
IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO, LA COMMISSIONE, LA CORTE DI GIUSTIZIA, IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, relativa all'installazione provvisoria di talune istituzioni e di taluni servizi delle Comunità, dell'8 aprile 1965.
considerando che occorre rendere operante l'articolo 8 della decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'8 aprile 1965, in cui e prevista l'installazione di un Ufficio delle pubblicazioni ufficiali, collegato ad un Ufficio vendite e a un Ufficio traduzione a medio e a lungo termine, e che occorre definire le norme di funzionamento dello stesso;
considerando che il funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali deve consentire a tutte le istituzioni di partecipare alla gestione dell'Ufficio e permettere a ciascuna di esse di avvalersi dei servizi dello stesso,
DECIDONO:
Art. 1
"L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee" ha lo scopo di assicurare alle migliori condizioni tecniche e finanziarie, sotto la responsabilità delle istituzioni delle Comunita europee, l'edizione, la stampa e la diffusione delle pubblicazioni di queste ultime e dei relativi servizi.
Art. 2
1. A tal fine l'Ufficio ha l'incarico:
— di assicurare la stampa, a cura dell'Ufficio stesso o attraverso altre aziende, della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,
— di assicurare la stampa, a cura dell'Ufficio stesso o attraverso altre aziende, delle altre pubblicazioni delle istituzioni delle Comunità europee o dei relativi servizi, escluse le pubblicazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 e all'articolo 3, paragrafo 4;
— di assicurare la gestione dell'Ufficio vendite.
2. La stampa e la diffusione delle pubblicazioni degli uffici della Direzione generale dell'intormazione e della stampa della Commissione, instaliati fuori dei luoghi di lavoro provvisori delle Comunita, possono essere effectuate senza l'intervento dell'Ufficio.
3. Parimenti, possono essere stampate nei laboratori interni di riproduzione delle istituzioni e diffuse direttamente le pubblicazioni a carattere interno a ciascuna istituzione, nonché le pubblicazioni a piccola tiratura I cui destinatari sono preventivamente determinati. Il Comitato direttivo è abilitato a definire la nozione di piccola tiratura, adattandola, se del caso, alle esigenze dei servizi.
4. L'Ufficio vendite presso l'Ufficio delle comunicazioni e incaricato della diffusione e della vendita:
— della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,
— delle altre pubblicazioni delle istituzioni delle Comunità europee e dei relativi servizi.
5.
Per assolvere i suoi compiti, l'Ufficio effettua in particolare le seguenti operazioni:
— raggruppamento dei documenti da pubblicare,
— preparazione del manoscritto,
— stipulazione dei contratti con le tipografie,
— stampa dei lavori urgenti o a piccola tiratura,
— vigilanza sull'esecuzione dei lavori,
— gestione dell'Ufficio vendite,
— esecuzione materiale della diffusione.
Inoltre, l'Ufficio fornisce alle istituzioni tutte le indicazione finanziarie utili sui prezzi di costo e sulla portata dei mercati potenziali in ciascuna delle lingue della Comunita.
6. La decisione relativa alla pubblicazione resta di esclusiva competenza de ciascuna istituzione.
Art. 3
1. E istituito un Comitato direttivo dell'Ufficio. Ogni istituzione dispone di un voto in seno a quest'ultimo.
2. Il Comitato direttivo puo dedicare alcune riunioni all'esame di problemi relativi alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee o di problemi relativi all'Ufficio vendite.
3. Le decisioni del Comitato direttivo, salvo disposizioni contrarie, sono adottate a maggioranza semplice. Tuttavia, Tuttavia, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6, qualora il Comitato direttivo debba prendere una decisione particolare concernente la pubblicazione di un testo proprio ad una delle istituzioni, tale maggioranza deve comprendere il voto dell'istituzione interessata.
4. Su richiesta di una istituzione, il Comitato direttivo puo autorizzare in casi eccezionali la stampa di pubblicazioni senza l'intervento dell'Ufficio, qualora l'intervento di quest'ultimo comporti un aumento sensible degli oneri finanziari o qualora, per motividi ordine tecnico, esso non sia in grado di rispondere ai requisiti di urgenza in caso di stampa difusione a brevissimo termine di una pubblicazione.
Art. 4
1. Il Comitato direttivo esercita nell'interesse comune delle istituzioni le sequenti funzioni:
— fisca all'unanimità le norme di funzionamento dell'Ufficio,
— fissa all'unanimita le linee direttive della politica generale di vendita,
— rivolge alle istituzioni ogni suggerimento che possa agevolare il buon funzionamento dell'Ufficio,
— redige, sulla base di un progetto elaborato dal direttore, una relazione annua di gestione che riguarda in particolare, sulla scorta della contabilità analitica, tutte le voci di entrate e spese concernenti le pubblicazioni effettuate dall'Ufficio; anteriormente al 1 * maggio di ogni anno, esso trasmette alle istituzioni la relazione sull'esercizio dell'anno precedente, segnatamente per l'elaborazione del bilancio delle Comunità, e le comunica pure agli organi di controllo finanziario,
— partecipa alla nomina di taluni funzionari alle condizioni fissate agli articoli 5 e 6.
2. Per quanto riguarda la Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, il Comitato direttivo esercita in particolare le seguenti competenze:
— sollecita, presso gli organi competenti di ogni istituzione, le decisioni di massima da applicarsi in comune da parte di tutte le istituzioni che untizzano la Gazzetta ufficiale e vigila sull'esecuzione delle decisioni adottate; formula proposte di miglioramento della struttura e della forma esterna della Gazzetta ufficiale;
— sottopone alle istituzioni proposte sull'armonizzazione della formulazione dei testi da pubblicare;
— esamina le difficoltà riscontrate nelle operazioni correnti, connesse all'edizione della Gazzetta ufficiale, formula nell'ambito dell'Ufficio le istruzioni necessarie e rivolge alle istituzioni le raccontandazioni necessarie per superare le difficoltà stesse;
— decide all'unanimita se, e in base a quali modalita, pubblicazioni che non emanano dalle istituzioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, possano essere effettuate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tale disposizione non e tuttavià applicabile alle pubblicazioni effettuate in conformità di disposizioni di diritto comunitario.
3. II Comitato direttivo adotta all'unanimità il proprio regolamento interno dopo averlo sottoposto alle istituzioni.
Art. 5
1.
Le competenze dell'autorità che ha il potere di nomina sono esercitate dalla Commissione per quanto riguarda il direttore dell'Ufficio e gli altri funzionari ed agenti della categoria A e, se del caso, del quadro L A, alle seguenti condizioni: la Commissione procede alla loro nomina o promozione soltanto previo parere favorevole del Comitato direttivo. Quando si tratta del direttore, tale parere è formulato all'unanimità. Inoltre, il Comitato direttivo partecipa direttamente alle procedure da svolgere, ove necessario, prima della nomina di detti funzionari e agenti (avviso di posto vacante, esame delle candidature, partecipazione alle commissioni giudicatrici dei consorsi).
Allo stesso modo si procedera per quanto riguarda i funzionari e gli agenti di cui al presente paragrafo, per gli atti di carattere gerarchico quali rapporti informativi, procedimenti disciplinari, firma dei contratti.
2.
Le competenze dell'autorità che ha il potere di nomina sono esercitate dalla Commissione per quanto riguarda i funzionari e agenti diversi da quelli di cui al paragrafo 1. Essa puo delegare tali competenze al direttore dell'Ufficio.
La Commissione o il direttore dell'Ufficio, se a quest'ultimo è stata conferita la delega del potere di nomina, informa preventivamente il Comitato direttivo delle firma dei contratti, delle promozioni o dell'apertura di procedimenti disciplinari a cui intende procedere per quanto riguarda i funzionari e agenti diversi da quelli di cui al paragrafo 1. Se la Commissione non ha delegato al direttore dell'Ufficio il potere di nomina per quanto riguarda questi stessi funzionari e agenti, le procedure di cui sopra sono svolte dalla Commissione su proposta del direttore.
3. Le procedure amministrative relative agli attigerarchici di cui ai paragrafi 1 e 2, nonche la gestione corrante del personale, in particolare in materia di pensioni, di cassa mattia, di infortuni, sul lavoro, di stipendi e di congedi, sono svolte secondo le stesse modalità in vigore per gli agenti della Commissione in servizio a Lussemburgo.
4. I posti vacanti nell'ambito dell'Ufficio sono portati in tempo utile a conoscenza dei funzionari di tutte le istituzioni delle Comunità.
5. A partire dal bilancio del 1970, i posti della Commissione assegnati all'Ufficio saranno specificamente elencati nella tabella dell'organico della Commissione.
Art. 6
1. I posti e i relativi titolari assegnati alla data del 1 * luglio 1967 ai servizi di pubblicazione delle Commissioni e dell'Alta Autorità potranno essere assegnati all'Ufficio a decorrere dall'insediamento dello stesso. L'assegnazione dei posti e la designazione dei relativi titolari, effettuate fra tale data e quella dell'insediamento dell'Ufficio, richiedono l'accordo del Comitato direttivo che delibera all'unanimità per quanto riguarda l'assegnazione del posto di direttore e la designazione del relativo titolare, a maggioranza semplice negli altri casi.
2. Se il Comitato direttivo ritiene che a causa dei posti assegnati all'Ufficio il prezzo di costo delle pubblicazioni sia troppo elaveto, propone alla Commissione di mattere nuovamente a disposizione di quest'ultima alcuni posti. Nella relazione annua saranno indicate tali proposte, nonchè il seguito riservato alle stesse.
Art. 7
1. Gli stanziamenti e le entrate dell'Ufficio figurano in ciascuno dei capitoli della sezione del bilancio relativa alla Commissione. Una tabella riassuntiva, unita alla sezione del bilancio relativa alla Commissione, riporta la totalità delle previsioni di spese e di entrate dell'Ufficio, suddivise nella stessa forma delle sezioni del bilancio
2. Ogni istituzione resta l'ordinatore degli stanziamenti che rientrano nel capitolo "Pubblicazioni". Il Comitato direttivo definirà le modalità di collaborazione contabile tra l'Ufficio e le istituzioni.
3. Per quanto riguarda i lavori eseguiti dall'Ufficio stesso, questo tiene una contabilità delle spese di pubblicazione effettuate per ogni istituzione e delle entrate provenienti dalla vendita di tali pubblicazioni. II saldo annuale tra l'Ufficio e ciascuna istituzione viene regolato a fine esercizio.
Art. 8
Il direttore dell'Ufficio, sotto l'autorità del Comitato direttivo e nei limiti delle competenze di quest'ultimo, e responsabile del buon funzionamento dell'Ufficio. Il Segretariato del Comitato direttivo è alle sue cure ed egli rende conto a quest'ultimo dell'esecuzione delle sue funzioni, presentando suggerimenti per il buon funzionamento dell'Ufficio.
Egli dispone del potere gerarchico sul personale dell'Ufficio. In caso di assenza o di impedimento del direttore, le funzioni di quest'ultimo saranno esercitate da un funzionario dell'Ufficio, designato dal Comitato direttivo.
Art. 9
1. Sono considerate istituzioni ai sensi della presente decisione: il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia ed il Comitato economico e sociale. Il consiglio rappresenta, col loro accordo, gli organi di controllo finanziario quando si tratta di pubblicazioni di tali organi.
2. La presente decisione entra in vigore il decimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles e a Lussemburgo, addi 16 gennaio 1969. Per la Cortedigiustizia Il Presidente R. Lecourt Per il Comitato economico e sociale Il Presidente M. BERNS Per la Commissione II Presidente J. REY II Presidente R. LECOURT Per il Comitato economico e sociale II Presidente M. BERNS Per la Commissione Il Presidente J. REY