Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 INDICE >SPAZIO PER TABELLA>
Testo in vigore al
Capo 5. Attuazione a livello regionale e attuazione opzionale
Sezione 1. Attuazione a livello regionale
Art. 58
Attribuzione a livello regionale del massimale di cui all'articolo 41
1. Ciascuno Stato membro può decidere, entro il 1o agosto 2004 al più tardi, di applicare il regime di pagamento unico di cui ai capitoli da 1 a 4 a livello regionale, alle condizioni specificate nella presente sezione.
2.
Gli Stati membri definiscono le regioni secondo criteri obiettivi.
Gli Stati membri con meno di tre milioni di ettari di superficie ammissibile possono essere considerati una regione unica.
3. Lo Stato membro suddivide il massimale di cui all'articolo 41 tra le regioni, secondo criteri oggettivi.
Art. 59
Regionalizzazione del regime di pagamento unico
1. In casi debitamente giustificati e secondo criteri oggettivi lo Stato membro può dividere l'importo totale del massimale regionale istituito dall'articolo 58 o parte di esso tra tutti gli agricoltori le cui aziende sono situate nella regione interessata, compresi quelli che non rispondono al criterio di ammissibilità di cui all'articolo 33.
2. In caso di divisione dell'importo totale del massimale regionale, gli agricoltori acquisiscono diritti il cui valore unitario è calcolato dividendo il massimale regionale istituito dall'articolo 58 per il numero di ettari di superficie ammissibile a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, stabilito a livello regionale.
3.
In caso di divisione parziale dell'importo totale del massimale regionale, gli agricoltori acquisiscono diritti il cui valore unitario è calcolato dividendo la quota corrispondente del massimale regionale istituito dall'articolo 58 per il numero di ettari di superficie ammissibile, a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, stabilito a livello regionale.
Nel caso in cui l'agricoltore possa anche rivendicare diritti derivanti dalla quota residua del massimale regionale, il valore unitario regionale di ciascuno dei suoi diritti, ad eccezione dei diritti di ritiro della produzione, è accresciuto di un importo corrispondente all'importo di riferimento diviso dal numero dei suoi diritti stabilito a norma del paragrafo 4.
Gli articoli 48 e 49 si applicano mutatis mutandis.
4. Il numero di diritti per agricoltore è pari al numero di ettari da esso dichiarati a norma dell'articolo 44, paragrafo 2 nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4.
Art. 60
Uso del suolo
1. Qualora uno Stato membro si avvalga dell'opzione di cui all'articolo 59, gli agricoltori possono, in deroga all'articolo 51 e ai sensi delle disposizioni del presente articolo, utilizzare anche le parcelle agricole dichiarate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3 e destinate alla produzione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96, all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 e delle patate diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fecola di patate, per i quali è concesso l'aiuto di cui all'articolo 93 del presente regolamento tranne le colture permanenti.
2. Lo Stato membro stabilisce il numero di ettari che possono essere utilizzati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo suddividendo, secondo criteri oggettivi, la media del numero di ettari utilizzati per la produzione dei prodotti di cui al paragrafo 1 a livello nazionale nel triennio 2000-2002 tra le regioni definite ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2. Il numero medio di ettari a livello nazionale e il numero di ettari a livello regionale sono fissati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2 in base ai dati comunicati dallo Stato membro.
3. Entro i limiti stabiliti a norma del paragrafo 2 per la regione interessata, un agricoltore è autorizzato a ricorrere all'opzione di cui al paragrafo 1:
a) entro il limite del numero di ettari che egli ha destinato alla produzione dei prodotti di cui al paragrafo 1 nel 2003;
b) in caso di applicazione mutatis mutandis degli articoli 40 e 42, paragrafo 4, entro il limite del numero di ettari da stabilirsi conformemente ai criteri oggettivi e in modo tale da garantire parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni di mercato e di concorrenza.
4.
Entro il limite del numero di ettari che restano disponibili dopo l'applicazione del paragrafo 3 gli agricoltori sono autorizzati a produrre i prodotti di cui al paragrafo 1 su un numero di ettari diverso dal numero di ettari a cui si applica il paragrafo 3 entro i limiti del numero di ettari utilizzati per la produzione dei prodotti di cui al paragrafo 1 nel 2004 e/o nel 2005; la priorità viene data agli agricoltori che hanno prodotto i prodotti già nel 2004 entro i limiti del numero di ettari utilizzati nel 2004.
In caso di applicazione dell'articolo 71, il 2004 e il 2005 sono sostituiti rispettivamente dall'anno precedente all'anno di applicazione del regime di pagamento unico e dall'anno di applicazione stesso.
5. Al fine di stabilire i limiti individuali di cui ai paragrafi 3 e 4, lo Stato membro si avvale dei dati individuali dell'agricoltore, ove disponibili, o di qualsiasi altra prova fornita dall'agricoltore col suo consenso.
6. Il numero di ettari per i quali è stata concessa l'autorizzazione a norma dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo non oltrepassa in nessun caso il numero di ettari ammissibili quali definiti nell'articolo 44, paragrafo 2, dichiarato nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.
7. L'autorizzazione è utilizzata, nella regione interessata, con il diritto all'aiuto corrispondente.
8. Entro il 2007 la Commissione presenta una relazione al Consiglio, corredata se necessario di adeguate proposte, sulle possibili conseguenze, in termini di evoluzione del mercato e di sviluppi strutturali, dell'attuazione del presente articolo da parte degli Stati membri.
Art. 61
Formazioni erbose
In caso di applicazione dell'articolo 59, gli Stati membri possono anche fissare, secondo criteri oggettivi, nell'ambito del massimale regionale o di parte di esso, differenti valori per unità dei diritti da concedere agli agricoltori di cui all'articolo 59, paragrafo 1, per ettari destinati a formazioni erbose alla data prevista per le domande di aiuto basato sulla superficie per il 2003 e per ogni altro ettaro di superficie ammissibile o in alternativa per ettari di pascoli permanenti alla data prevista per le domande di aiuto basato sulla superficie per il 2003 e per ogni altro ettaro di superficie ammissibile.
Art. 62
Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari
In deroga all'articolo 47, paragrafo 2, lo Stato membro può decidere che gli importi risultanti dai premi per i prodotti lattiero-caseari e dai pagamenti supplementari, previsti agli articoli 95 e 96, siano inclusi, parzialmente o totalmente, nel regime di pagamento unico a decorrere dal 2005. I diritti stabiliti ai sensi del presente comma sono modificati di conseguenza.
L'importo di riferimento per tali pagamenti è pari agli importi da assegnare ai sensi degli articoli 95 e 96 calcolati sulla base del quantitativo di riferimento individuale per il latte disponibile nell'azienda il 31 marzo dell'anno dell'inclusione parziale o totale di tali pagamenti nel regime di pagamento unico.
Gli articoli 48, 49 e 50 si applicano mutatis mutandis.
Art. 63
Condizioni per i diritti stabiliti a norma della presente sezione
1. In caso di applicazione dell'articolo 59, i diritti stabiliti a norma della presente sezione possono essere trasferiti o utilizzati soltanto all'interno della stessa regione o tra regioni aventi gli stessi diritti per ettaro.
2.
In caso di applicazione dell'articolo 59, in deroga all'articolo 53, ogni agricoltore, nella regione interessata, acquisisce diritti di ritiro.
Il numero dei diritti di ritiro è stabilito moltiplicando i terreni ammissibili di un agricoltore ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2 dichiarati nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico per un tasso di ritiro.
Il tasso di ritiro è calcolato moltiplicando il tasso base di ritiro obbligatorio del 10 % per la proporzione, nella regione interessata, tra i terreni per i quali sono stati concessi pagamenti per superficie per i seminativi di cui all'allegato VI nel periodo di riferimento e i terreni ammissibili ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2 nel periodo di riferimento.
Il valore dei diritti di ritiro è il valore regionale dei diritti all'aiuto stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 2 o, a seconda del caso, all'articolo 59, paragrafo 3, primo comma.
Non ricevono diritti di ritiro gli agricoltori che dichiarano un numero inferiore al numero di ettari ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2 che sarebbero necessari per produrre un numero di tonnellate pari a 92 tonnellate di cereali, quali definiti nell'allegato IX in base ai raccolti determinati conformemente al piano di regionalizzazione applicabile nella regione interessata nell'anno precedente l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, diviso per la proporzione di cui al terzo comma del paragrafo 2 del presente articolo.
3. In deroga agli articoli 43, paragrafo 4 e 49, paragrafo 3, gli Stati membri possono anche decidere, entro il 1o agosto 2004, e conformemente al principio generale del diritto comunitario, che i diritti stabiliti a norma della presente sezione sono soggetti a modifiche progressive secondo una gradualità prestabilita e criteri oggettivi.
4. Salvo se altrimenti disposto nella presente sezione, si applicano le altre disposizioni di questo titolo.
Sezione 2. Attuazione parziale
Art. 64
Disposizioni generali
1. Uno Stato membro può decidere, entro il 1o agosto 2004, di applicare, a livello nazionale o regionale, il regime di pagamento unico di cui ai capitoli da 1 a 4 secondo le condizioni stabilite nella presente sezione.
2.
In conformità della scelta operata da ciascuno Stato membro, la Commissione fissa, secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, un massimale per ciascun pagamento diretto previsto rispettivamente negli articoli 66, 67, 68 e 69.
Detto massimale è pari alla componente di ciascun tipo di pagamento diretto nell'ambito dei massimali nazionali di cui all'articolo 41, moltiplicato per le percentuali di riduzione applicate dagli Stati membri a norma degli articoli 66, 67, 68 e 69.
L'importo totale dei massimali fissati è dedotto dai massimali nazionali di cui all'articolo 41 secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.
3. Entro due anni dall'attuazione del regime di pagamento unico da parte di tutti gli Stati membri o entro il 31 dicembre 2009, la Commissione presenterà una relazione al Consiglio, accompagnata se del caso da opportune proposte, sulle eventuali conseguenze, in termini di sviluppi del mercato e strutturali, dell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle opzioni previste nelle sezioni 2 e 3.
Art. 65
Stabilimento dei diritti a norma della presente sezione
1. Per i diritti da concedere agli agricoltori, previa eventuale riduzione a norma dell'articolo 41, la componente "importo di riferimento" risultante da ciascuno dei pagamenti diretti previsti rispettivamente negli articoli 66, 67, 68 e 69 è ridotta di una percentuale che sarà stabilita dagli Stati membri nei limiti fissati agli articoli 66, 67, 68 e 69.
2. Salvo se altrimenti disposto nella presente sezione, le altre disposizioni di questo titolo si applicano ai diritti stabiliti sulla quota residua dell'importo di riferimento.
Art. 66
Pagamenti per i seminativi In caso di pagamenti per i seminativi gli Stati membri possono:
a) trattenere fino al 25 % della componente "massimali nazionali" di cui all'articolo 41 corrispondente ai pagamenti per superficie per i seminativi di cui all'allegato VI, eccettuato il pagamento per il ritiro obbligatorio.
b) trattenere fino al 40 % della componente "massimali nazionali" di cui all'articolo 41 corrispondente al pagamento supplementare per il frumento duro di cui all'allegato VI.
In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.
Il pagamento supplementare è concesso agli agricoltori che producono i seminativi elencati nell'allegato IX e, negli Stati membri in cui il granoturco non è una coltura tradizionale, il foraggio insilato, per ettaro, fino a un livello massimo del 25 % dei pagamenti per ettaro, di cui all'allegato VI, che sono concessi alle condizioni previste nel titolo IV, capitolo 10. O, in alternativa:
In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.
Il pagamento supplementare è concesso agli agricoltori che producono frumento duro di cui all'allegato IX per ettaro, fino a un livello massimo del 40 % del pagamento supplementare per ettaro per il frumento duro, di cui all'allegato VI, concesso o da concedere alle condizioni previste nel titolo IV, capitolo 10.
Art. 67
Pagamenti per carni ovine e caprine
Gli Stati membri possono trattenere fino al 50 % della componente "massimali nazionali" di cui all'articolo 41 corrispondente ai pagamenti per carni ovine e caprine elencate nell'allegato VI.
In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.
Il pagamento supplementare è concesso agli agricoltori che allevano ovini e caprini, fino a un livello massimo del 50 % dei pagamenti per carni ovine e caprine elencate nell'allegato VI che sono concessi alle condizioni previste nel titolo IV, capitolo 11.
Art. 68
Pagamenti per le carni bovine
1.
In caso di pagamenti per le carni bovine gli Stati membri possono trattenere fino al 100 % della componente "massimali nazionali" di cui all'articolo 41 corrispondente al premio all'abbattimento dei vitelli previsto nell'allegato VI.
In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annuale, un pagamento supplementare agli agricoltori.
Il pagamento supplementare è concesso per l'abbattimento dei vitelli fino a un livello massimo del 100 % del relativo premio di cui all'allegato VI che è concesso alle condizioni previste nel titolo IV, capitolo 12.
2.
Gli Stati membri possono anche:
a) i) trattenere fino al 100 % della componente "massimali nazionali" di cui all'articolo 41 corrispondente al premio per vacca nutrice previsto nell'allegato VI.
ii) trattenere fino al 40 % della componente "massimali nazionali" di cui all'articolo 41 corrispondente al premio all'abbattimento dei bovini diversi dai vitelli previsto nell'allegato VI.
b) i) trattenere fino al 100 % della componente "massimali nazionali" di cui all'articolo 41 corrispondente al premio all'abbattimento dei bovini diversi dai vitelli previsto nell'allegato VI.
ii) trattenere fino al 75 % della componente "massimali nazionali" di cui all'articolo 41 corrispondente al premio speciale per i bovini maschi previsto nell'allegato VI.
In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.
Il pagamento supplementare è concesso per mantenere vacche nutrici, fino a un livello massimo del 100 % del premio per vacca nutrice di cui all'allegato VI che è concesso alle condizioni previste nel titolo IV, capitolo 12; e
In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.
Il pagamento supplementare è concesso per l'abbattimento dei bovini diversi dai vitelli fino a un livello massimo del 40 % del relativo premio di cui all'allegato VI che è concesso alle condizioni previste nel titolo IV, capitolo 12; o, in alternativa:
In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.
Il pagamento supplementare è concesso per l'abbattimento dei bovini diversi dai vitelli fino a un livello massimo del 100 % del relativo premio di cui all'allegato VI per i bovini diversi dai vitelli che è concesso alle condizioni previste al titolo IV, capitolo 12; o, in alternativa:
In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.
Il pagamento supplementare è accordato fino a un livello massimo del 75 % del premio speciale per i bovini maschi di cui all'allegato VI che è concesso alle condizioni previste nel titolo IV, capitolo 12.
Art. 69
Attuazione facoltativa per tipi specifici di agricoltura e per la produzione di qualità
Gli Stati membri possono trattenere fino al 10 % della componente "massimali nazionali" di cui all'articolo 41 corrispondente a ciascun settore contemplato dall'allegato VI. Nel caso dei seminativi, dei bovini e degli ovini e caprini, si terrà conto di questa trattenuta ai fini dell'applicazione delle percentuali massime fissate rispettivamente negli articoli 66, 67 e 68.
In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori nel settore o nei settori interessati dalla trattenuta.
Il pagamento supplementare è concesso per tipi specifici di agricoltura ritenuti importanti per tutelare o valorizzare l'ambiente ovvero per migliorare la qualità e la commercializzazione dei prodotti agricoli secondo condizioni che saranno definite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.
Sezione 3. Esclusioni facoltative
Art. 70
Esclusione facoltativa di alcuni pagamenti diretti
1. Uno Stato membro può decidere, entro il 1o agosto 2004, di escludere dal regime di pagamento unico:
a) uno o più pagamenti diretti concessi nel periodo di riferimento ai sensi:
— dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1251/1999,
— dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2358/71,
b) tutti gli altri pagamenti diretti elencati nell'allegato VI corrisposti agli agricoltori dei dipartimenti francesi d'oltremare, delle Azzorre e di Madera, delle isole Canarie e delle isole del Mar Egeo e i pagamenti diretti corrisposti nel periodo di riferimento ai sensi:
— dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2019/93,
— dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1452/2001,
— degli articoli 13 e 22, paragrafi da 2 a 6 del regolamento (CE) n. 1453/2001,
— degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1454/2001.
In tal caso, si applicano mutatis mutandis gli articoli 64 e 65;
2.
Fatti salvi l'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, l'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1452/2001, l'articolo 13, paragrafo 2 e l'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1453/2001 e l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1454/2001, gli Stati membri concedono i pagamenti diretti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nei limiti dei massimali fissati a norma dell'articolo 64, paragrafo 2 del presente regolamento, alle condizioni stabilite rispettivamente nel titolo IV, capitoli 3, 6 e da 7 a 13 del presente regolamento, nell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2019/93, nell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1452/2001, negli articoli 13 e 22, paragrafi da 2 a 4 del regolamento (CE) n. 1453/2001, e nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1454/2001.
L'importo totale dei massimali fissati è dedotto dai massimali nazionali di cui all'articolo 41 secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.
Sezione 4. Transizione facoltativa
Art. 71
Periodo transitorio facoltativo
1.
Qualora le specifiche condizioni agricole lo giustifichino, uno Stato membro può decidere, entro il 1o agosto 2004, di applicare il regime di pagamento unico dopo un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2005 o il 31 dicembre 2006.
Nei casi in cui lo Stato membro in questione decida di applicare il regime di pagamento unico prima del termine del periodo transitorio, esso lo decide entro il 1o agosto dell'anno civile che precede quello per il quale si applica il regime di pagamento unico.
2.
Fatto salvo l'articolo 70, paragrafo 2 del presente regolamento, nel periodo transitorio lo Stato membro in questione applica i pagamenti diretti di cui all'allegato VI secondo le condizioni stabilite rispettivamente nel titolo IV, capitoli 3, 6 e da 7 a 13 del presente regolamento, nell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2019/93, nell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1452/2001, negli articoli 13 e 22, paragrafi da 2 a 4 del regolamento (CE) n. 1453/2001, e nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1454/2001, nei limiti dei massimali di bilancio corrispondenti alla componente di questi pagamenti diretti nell'ambito del massimale nazionale di cui all'articolo 41, fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2 per ciascun pagamento diretto.
In caso di pagamento per foraggi essiccati, gli Stati membri concedono un aiuto secondo condizioni che vanno definite secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2 nei suddetti limiti di bilancio.
3.
Il regime di pagamento unico si applica dal 1o gennaio dell'anno civile successivo a quello in cui termina il periodo transitorio.
In tal caso, lo Stato membro in questione prende le decisioni di cui agli articoli 58, paragrafo 1, 63, paragrafo 3, 64, paragrafo 1 e 70 entro il 1o agosto 2005 o, in alternativa, 2006 conformemente al termine deciso a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
4. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, adotta le misure necessarie nel caso in cui l'applicazione di detto periodo transitorio provochi gravi distorsioni di concorrenza nel mercato comunitario e al fine di garantire il rispetto degli obblighi internazionali della Comunità.
Titolo IV. Altri regimi di aiuto
Capo 1. Premio specifico alla qualità per il frumento duro
Art. 72
Campo di applicazione
È concesso un aiuto agli agricoltori che producono frumento duro di cui al codice NC 1001 10 00, alle condizioni specificate nel presente capitolo.
Art. 73
Importo e ammissibilità
1. L'aiuto ammonta a 40 EUR per ettaro.
2. L'erogazione dei pagamenti è subordinata all'utilizzazione di un determinato quantitativo di sementi certificate di varietà riconosciute, nella zona di produzione, come varietà di alta qualità per la fabbricazione di semolini o paste alimentari.
Art. 74
Superfici
1.
L'aiuto è concesso per superfici di base nazionali nelle zone di produzione tradizionali elencate nell'allegato X.
>SPAZIO PER TABELLA>
2. Gli Stati membri possono suddividere la loro superficie di base nazionale in sottosuperfici di base secondo criteri oggettivi.
Art. 75
Superamento della superficie
1. Se la superficie per la quale è chiesto l'aiuto risulta superiore alla superficie di base, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente nell'anno in questione.
2. Se lo Stato membro suddivide la sua superficie di base in sottosuperfici di base, la riduzione di cui al paragrafo 1 si applica unicamente agli agricoltori per le sottosuperfici di base ove sia stato superato il limite. Si effettua tale riduzione se, nello Stato membro in questione, le superfici delle sottosuperfici di base che non hanno raggiunto tali limiti sono state riassegnate a sottosuperfici di base in cui tali limiti sono stati superati.
Capo 2. Premio per le colture proteiche
Art. 76
Campo di applicazione
È concesso un aiuto agli agricoltori che producono colture proteiche alle condizioni specificate nel presente capitolo. Le colture proteiche comprendono:
— piselli di cui al codice NC 0713 10,
— favette di cui al codice NC 0713 50,
— lupini dolci di cui al codice NC ex 1209 29 50.
Art. 77
Importo e ammissibilità
L'aiuto ammonta a 55,57 EUR per ettaro di colture proteiche raccolte dopo la fase di maturazione lattica.
Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di maturazione lattica a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro interessato, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di maturazione.
Art. 78
Superficie
1. È fissata una superficie massima garantita, pari a 1400000 ettari, per la quale può essere concesso l'aiuto.
2. Se la superficie per la quale è chiesto l'aiuto risulta superiore alla superficie massima garantita, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per l'anno in questione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.