Sez. 3, Sentenza n. 961 del 07/04/1970 (Rv. 346421 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - TEMPORANEA - DEL PUBBLICO DIPENDENTE - DIRITTO ALL'INTEGRALE RISARCIMENTO - PERCEZIONE DELLO STIPENDIO - IRRILEVANZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - TEMPORANEA - DEL PUBBLICO DIPENDENTE - DIRITTO ALL'INTEGRALE RISARCIMENTO - PERCEZIONE DELLO STIPENDIO - IRRILEVANZA.*
Il pubblico dipendente che abbia subito una diminuzione della sua capacita di lavoro per invalidita temporanea causata da un fatto illecito altrui, ha diritto all'integrale risarcimento del danno, anche se durante il periodo di invalidita ha continuato a percepire assegni impiegatizi. (V 3638-69, massima n 343860 4004-68, massima n 337583).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2057, Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)