Sez. 5, Sentenza n. 125 del 08/02/1968 Ud. (dep. 19/04/1968) Rv. 107611 - 01
SENTENZA PENALE -RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - IN GENERE - NULLITA RELATIVA -MANCATA DEDUZIONE CON L'APPELLO - SANATORIA -FATTISPECIE IN TEMA DI EMISSIONE DI ASSEGNO A VUOTO.*
SENTENZA PENALE -RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - IN GENERE - NULLITA RELATIVA -MANCATA DEDUZIONE CON L'APPELLO - SANATORIA -FATTISPECIE IN TEMA DI EMISSIONE DI ASSEGNO A VUOTO.*
La nullita derivante da violazione dell'art. 477 cod. proc. pen. , che concerne la immutazione del fatto contestato, e relativa e, pertanto, se verificatasi nel giudizio di primo grado, e sanata ove non venga dedotta nei motivi di appello. (nella specie si e ritenuto che, in Mancanza di specifico motivo di impugnazione dell'imputato - il quale, in primo grado, era stato condannato per l'ipotesi aggravata di emissione di assegni a vuoto anche con riguardo alle precedenti condanne riportate per violazione della stessa indole, sebbene nessuna contestazione gli fosse stata fatta in detta Sede dei suoi precedenti penali -, il giudice di appello non potesse escludere l'ipotesi del caso di maggiore gravita). (Conf. 104.193 anno 1967, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477, Cod. Proc. Pen. art. 525
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)