Sez. 1, Sentenza n. 766 del 30/10/1984 Ud. (dep. 25/01/1985) Rv. 167563 - 01
IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - TOTALE - STATO DI TOSSICOMANIA O DI TOSSICODIPENDENZA - IMPUTABILITÀ - SUSSISTENZA - CONDIZIONE PER L'ESCLUSIONE DELL'IMPUTABILITÀ: STATO DI GRAVE INTOSSICAZIONE IMPORTANTE L'ANNULLAMENTO O LA DIMINUZIONE DELLA CAPACITÀ DI INTENDERE E VOLERE.*
IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - TOTALE - STATO DI TOSSICOMANIA O DI TOSSICODIPENDENZA - IMPUTABILITÀ - SUSSISTENZA - CONDIZIONE PER L'ESCLUSIONE DELL'IMPUTABILITÀ: STATO DI GRAVE INTOSSICAZIONE IMPORTANTE L'ANNULLAMENTO O LA DIMINUZIONE DELLA CAPACITÀ DI INTENDERE E VOLERE.*
Non tutti gli stati di tossicomania, la quale è una dipendenza meramente psichica alla droga, o di tossicodipendenza, che è una assuefazione cronica alla stessa, producono di per sè un'alterazione mentale del soggetto, penalmente rilevante ai sensi e per gli effetti degli artt. 88 e 89 codice penale. Solamente quegli stati di grave intossicazione da sostanze stupefacenti, che determinano un vero e proprio stato patologico psico-fisico dell'imputato alterano profondamente i processi intellettivi o volitivi di quest'ultimo, annullando o scemando grandemente la sua imputabilità, hanno Rilevanza in Sede penale.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Pen. art. 95 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)